Art. 20. I commercianti di bestiame che intendano fornire bovini agli allevamenti posti sotto controllo dello stato ai fini del risanamento dalla tubercolosi, oltre ad essere muniti di regolare licenza, devono a tale scopo attivare una apposita stalla, completamente isolata, nella quale fare affluire soltanto animali che abbiano i requisiti indicati all'art. 18, punto 6) e successivo comma. L'attivazione di tali stalle deve essere espressamente richiesta con le modalita' dell'art. 17 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del presidente della repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. Il parere del veterinario comunale, previsto dal citato art. 17 circa l'idoneita' delle stalle di sosta, deve essere sottoposto, in tali casi, al preventivo visto del veterinario provinciale che puo' dettare particolari disposizioni in relazione alle finalita' dei programmi di profilassi e di risanamento. I commercianti sono tenuti ad annotare nell'apposito registro di carico e scarico i contrassegni di identificazione apposti agli animali e ritenuti validi ai sensi del presente decreto.