Art. 20. 
 
  I commercianti  di  bestiame  che  intendano  fornire  bovini  agli
allevamenti posti sotto controllo dello stato ai fini del risanamento
dalla tubercolosi, oltre ad essere muniti di regolare licenza, devono
a tale scopo attivare una  apposita  stalla,  completamente  isolata,
nella quale fare affluire soltanto animali che  abbiano  i  requisiti
indicati all'art. 18, punto 6) e successivo comma. 
  L'attivazione di tali stalle deve  essere  espressamente  richiesta
con le modalita' dell'art. 17 del regolamento di polizia  veterinaria
approvato con decreto del  presidente  della  repubblica  8  febbraio
1954, n. 320. 
  Il parere del veterinario comunale, previsto  dal  citato  art.  17
circa l'idoneita' delle stalle di sosta, deve essere  sottoposto,  in
tali casi, al preventivo visto del veterinario provinciale  che  puo'
dettare particolari disposizioni  in  relazione  alle  finalita'  dei
programmi di profilassi e di risanamento. 
  I commercianti sono tenuti ad annotare  nell'apposito  registro  di
carico e scarico  i  contrassegni  di  identificazione  apposti  agli
animali e ritenuti validi ai sensi del presente decreto.