Art. 24. nei casi in cui il veterinario provinciale ritenga necessario adottare provvedimenti intesi ad evitare che l'eventuale presenza di animali infetti di altra specie comprometta l'esito dei programmi di profilassi e di risanamento dalla tubercolosi bovina, potra' adottare nei loro confronti, tutte o in parte, le misure sanitarie previste dal presente decreto. le modalita' d'intervento dovranno essere incluse nei programmi previsti dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33.