Art. 24. 
 
  nei casi in  cui  il  veterinario  provinciale  ritenga  necessario
adottare provvedimenti intesi ad evitare che l'eventuale presenza  di
animali infetti di altra specie comprometta l'esito dei programmi  di
profilassi e di risanamento dalla tubercolosi bovina, potra' adottare
nei loro confronti, tutte o in parte, le  misure  sanitarie  previste
dal presente  decreto.  le  modalita'  d'intervento  dovranno  essere
incluse nei programmi previsti dall'articolo 3 della legge 23 gennaio
1968, n. 33.