Art. 25. 
 
  per l'applicazione delle disposizioni della legge 9 giugno 1964, n.
615, modificata dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, nonche'  di  ogni
altra norma contemplata nel presente decreto, sono ritenuti validi  i
risultati e le relative certificazioni degli accertamenti diagnostici
praticati nel  corso  di  eventuali  programmi  di  profilassi  e  di
risanamento svolti sotto il  controllo  del  veterinario  provinciale
prima dell'entrata in vigore del presente decreto. 
  Di tali risultati si terra' conto nel fissare la periodicita' degli
accertamenti diagnostici e per l'abbattimento degli animali infetti.