Art. 28. 
 
  sono poste a carico del ministero della sanita'  le  spese  per  la
fornitura della tubercolina nonche' tutte  le  altre  spese  ritenute
necessarie  per  le  finalita'   della   bonifica   sanitaria   degli
allevamenti dalla tubercolosi bovina. 
  inoltre  potranno  essere  sostenute  le  spese  per  le   seguenti
iniziative: 
  1)    attuazione    di    piani    profilattici     a     carattere
dimostrativo-propagandistico; 
  2) svolgimento  di  corsi  di  addestramento  presso  gli  istituti
zooprofilattici sperimentali riservati  ai  veterinari  destinati  ad
operare nel settore della bonifica sanitaria prevista dalla  legge  9
giugno 1964, n. 615, e successive modifiche; 
  3) acquisto e gestione delle stazioni mobili  di  disinfezione  nei
casi in cui le amministrazioni provinciali,  o  i  consorzi  indicati
all'art. 17, non siano in grado di provvedere al riguardo.