Art. 28. sono poste a carico del ministero della sanita' le spese per la fornitura della tubercolina nonche' tutte le altre spese ritenute necessarie per le finalita' della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina. inoltre potranno essere sostenute le spese per le seguenti iniziative: 1) attuazione di piani profilattici a carattere dimostrativo-propagandistico; 2) svolgimento di corsi di addestramento presso gli istituti zooprofilattici sperimentali riservati ai veterinari destinati ad operare nel settore della bonifica sanitaria prevista dalla legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche; 3) acquisto e gestione delle stazioni mobili di disinfezione nei casi in cui le amministrazioni provinciali, o i consorzi indicati all'art. 17, non siano in grado di provvedere al riguardo.