Art. 29. Con i fondi previsti dalla legge 9 giugno 1964, n. 615 e dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, sono sostenute le spese per gli interventi presso gli allevamenti, le quali comprendono: a) le operazioni di controllo diagnostico iniziale e quelle periodiche previste nei programmi di profilassi e di risanamento; b) le operazioni di controllo diagnostico straordinario eventualmente disposte dal veterinario provinciale ai fini del risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina. Le operazioni di cui alle lettere a) e b) comprendono, per ciascun animale: 1) la tubercolinizzazione, con relativo controllo, secondo il metodo fissato dal ministero della sanita'; 2) l'esame clinico nei casi previsti dal presente decreto, nonche' il prelevamento e la spedizione di campioni e di materiale patologico necessari per gli accertamenti di laboratorio; 3) l'applicazione dei contrassegni agli animali sottoposti a controllo e la marcatura di quelli riconosciuti infetti; 4) la compilazione completa della scheda di stalla; 5) la compilazione dei rapporti tecnici e dei documenti di registrazione eventualmente richiesti dal veterinario provinciale.