Art. 29. 
 
  Con i fondi previsti dalla legge 9 giugno  1964,  n.  615  e  dalla
legge 23 gennaio 1968,  n.  33,  sono  sostenute  le  spese  per  gli
interventi presso gli allevamenti, le quali comprendono: 
  a)  le  operazioni  di  controllo  diagnostico  iniziale  e  quelle
periodiche previste nei programmi di profilassi e di risanamento; 
  b)   le   operazioni   di   controllo   diagnostico   straordinario
eventualmente  disposte  dal  veterinario  provinciale  ai  fini  del
risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina. 
  Le operazioni di cui alle lettere a) e b) comprendono, per  ciascun
animale: 
  1) la  tubercolinizzazione,  con  relativo  controllo,  secondo  il
metodo fissato dal ministero della sanita'; 
  2) l'esame clinico nei casi previsti dal presente decreto,  nonche'
il prelevamento e la spedizione di campioni e di materiale patologico
necessari per gli accertamenti di laboratorio; 
  3)  l'applicazione  dei  contrassegni  agli  animali  sottoposti  a
controllo e la marcatura di quelli riconosciuti infetti; 
  4) la compilazione completa della scheda di stalla; 
  5)  la  compilazione  dei  rapporti  tecnici  e  dei  documenti  di
registrazione eventualmente richiesti dal veterinario provinciale.