Art. 30. Ad ogni gruppo di veterinari autorizzati ad eseguire le operazioni di cui al precedente art. 29, od ai singoli veterinari che operano da soli, sara' corrisposto un compenso nella misura seguente: 1) per ogni capo contrassegnato con marcatura a tatuaggio l. 100; 2) per ogni capo contrassegnato con applicazione di marche l. 50; 3) per ogni capo sottoposto a controllo l. 250; 4) per ogni allevamento sottoposto a controllo l. 800. I compensi sopra specificati saranno tutti ridotti del 20 per cento qualora l'ufficio del veterinario provinciale ponga a disposizione dei veterinari autoveicoli idonei a raggiungere le zone di difficile accesso. Tali compensi sono forfettari e comprendono, per ciascun animale ed allevamento, tutte le operazioni che sono richieste per realizzare i programmi di profilassi e di risanamento ivi compresi i controlli eventualmente ripetuti per dirimere i casi dubbi. Essi sono inoltre comprensivi delle eventuali indennita' di trasferta e di rimborso spese per mezzo di trasporto e vengono liquidati dal veterinario provinciale sulla scorta degli atti d'ufficio. Ove le operazioni siano svolte da gruppi di veterinari, il riparto dei compensi tra i singoli componenti sara' stabilito dal veterinario provinciale in proporzione all'attivita' svolta da ciascuno di essi.