Art. 30. 
 
  Ad ogni gruppo di veterinari autorizzati ad eseguire le  operazioni
di cui al precedente art. 29, od ai singoli veterinari che operano da
soli, sara' corrisposto un compenso nella misura seguente: 
  1) per ogni capo contrassegnato con marcatura a tatuaggio l. 100; 
  2) per ogni capo contrassegnato con applicazione di marche l. 50; 
  3) per ogni capo sottoposto a controllo l. 250; 
  4) per ogni allevamento sottoposto a controllo l. 800. 
  I compensi sopra specificati saranno tutti ridotti del 20 per cento
qualora l'ufficio del veterinario provinciale  ponga  a  disposizione
dei veterinari autoveicoli idonei a raggiungere le zone di  difficile
accesso. 
  Tali compensi sono forfettari e comprendono, per ciascun animale ed
allevamento, tutte le operazioni che sono richieste per realizzare  i
programmi di profilassi e di risanamento  ivi  compresi  i  controlli
eventualmente ripetuti per dirimere i casi dubbi. 
  Essi  sono  inoltre  comprensivi  delle  eventuali  indennita'   di
trasferta e di rimborso  spese  per  mezzo  di  trasporto  e  vengono
liquidati  dal  veterinario  provinciale  sulla  scorta  degli   atti
d'ufficio. 
  Ove le operazioni siano svolte da gruppi di veterinari, il  riparto
dei compensi tra i singoli componenti sara' stabilito dal veterinario
provinciale in proporzione all'attivita' svolta da ciascuno di essi.