Art. 34. 
 
  Ai veterinari comunali, ufficiali di governo o a un  loro  delegato
ai sensi dell'art. 3 del decreto del presidente della  repubblica  11
febbraio 1961, n. 264,  e'  demandato  il  rilascio  di  attestazioni
richieste  dagli  interessati   e   relative   all'osservanza   delle
disposizioni del presente decreto, ferme  restando  in  proposito  le
competenze spettanti al veterinario provinciale.