Art. 34. Ai veterinari comunali, ufficiali di governo o a un loro delegato ai sensi dell'art. 3 del decreto del presidente della repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, e' demandato il rilascio di attestazioni richieste dagli interessati e relative all'osservanza delle disposizioni del presente decreto, ferme restando in proposito le competenze spettanti al veterinario provinciale.