Art. 4. 
 
  I bovini di  eta'  superiore  a  sei  settimane  appartenenti  agli
allevamenti  sottoposti  alle   operazioni   di   profilassi   e   di
risanamento, esclusi quelli destinati alla macellazione come  vitelli
da latte, debbono essere contrassegnati  all'orecchio  (di  norma  al
sinistro) con un tatuaggio recante la sigla  della  provincia  ed  un
numero progressivo. 
  Il  veterinario  provinciale,  sentita  la   commissione   prevista
dall'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, puo' disporre che gli
animali,  di  cui  al  precedente  comma,  siano  contrassegnati  con
l'applicazione di  marche,  nei  casi  in  cui  tale  metodo  risulti
preferibile al tatuaggio  in  relazione  a  particolari  esigenze  di
ambiente e di allevamento. 
  Tali contrassegni sono riportati in singole schede di  stalla  che,
numerate progressivamente, saranno conservate in  apposito  schedario
posto sotto il diretto controllo del veterinario provinciale. 
  La sigla ed il numero del contrassegno applicato ai singoli  bovini
debbono corrispondere a quelli propri della provincia nella quale  si
trovano gli animali. 
  Di norma gli animali conservano i contrassegni  ad  essi  applicati
quando vengono trasferiti da una provincia all'altra. 
  Comunque, con  l'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
ritenuti validi i contrassegni gia' applicati agli animali nel  corso
di piani di profilassi attuati in precedenza sotto il controllo dello
Stato. In tal caso, i bovini non  ancora  sotto  controllo,  dovranno
essere contrassegnati in base  alle  norme  previste  dai  precedenti
commi 1, 2, 3, 4 e 5, ferma restando  la  continuazione  delle  serie
numeriche gia' in atto. 
  Per analogia, la numerazione delle  schede  di  allevamento  dovra'
uniformarsi a tale criterio. 
  Per l'attuazione del presente decreto sono altresi' ritenuti validi
i contrassegni applicati agli animali iscritti ai libri genealogici o
sottoposti ai controlli funzionali ufficiali.