Art. 6. 
 
  Sono considerati infetti di tubercolosi  per  l'applicazione  della
legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modifiche: 
  1) gli animali che abbiano fornito esito positivo alla prova  della
tubercolina eseguita con il metodo intradermico secondo le istruzioni
impartite dal ministero della sanita'; 
  2) gli animali nei quali, indipendentemente dall'esito della  prova
allergica,  la  malattia  risulti  clinicamente   manifesta   o   sia
evidenziata  dall'esito  positivo   delle   opportune   ricerche   di
laboratorio.