Art. 6. Sono considerati infetti di tubercolosi per l'applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modifiche: 1) gli animali che abbiano fornito esito positivo alla prova della tubercolina eseguita con il metodo intradermico secondo le istruzioni impartite dal ministero della sanita'; 2) gli animali nei quali, indipendentemente dall'esito della prova allergica, la malattia risulti clinicamente manifesta o sia evidenziata dall'esito positivo delle opportune ricerche di laboratorio.