Art. 8. Gli animali riconosciuti infetti ai sensi del presente decreto possono essere allontanati dall'allevamento soltanto per essere avviati direttamente al macello. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito nel precedente comma, il veterinario provinciale puo' autorizzare per comprovate esigenze, escluso il commercio, il trasferimento degli animali infetti in altre sedi sottoposte a vigilanza veterinaria. Nel corso dei trasferimenti indicati nei precedenti commi, tali animali devono essere costantemente separati da tutti gli animali non avviati all'abbattimento immediato. Il periodo di tempo entro il quale tali animali devono essere abbattuti decorre dal giorno della notifica al proprietario o al detentore della constatazione della malattia ed e' stabilito in 15 giorni per i soggetti colpiti da tubercolosi clinicamente manifesta o riconosciuti eliminatori di bacilli tubercolari. In tutti gli altri casi tale periodo viene fissato nei programmi provinciali predisposti dalla commissione di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e deve essere contenuto entro i 6 mesi salvo che non si ritenga opportuno assegnare un maggiore periodo di tempo in relazione alla percentuale degli animali da eliminare rilevata al primo accertamento, alle possibilita' di assicurare la rimonta con animali sani e ad altri motivi di forza maggiore.