Art. 8. 
 
  Gli animali riconosciuti infetti  ai  sensi  del  presente  decreto
possono  essere  allontanati  dall'allevamento  soltanto  per  essere
avviati direttamente al macello. 
  Tuttavia, in deroga a quanto stabilito  nel  precedente  comma,  il
veterinario provinciale puo'  autorizzare  per  comprovate  esigenze,
escluso il commercio, il trasferimento degli animali infetti in altre
sedi sottoposte a vigilanza veterinaria. 
  Nel corso dei trasferimenti indicati  nei  precedenti  commi,  tali
animali devono essere costantemente separati da tutti gli animali non
avviati all'abbattimento immediato. 
  Il periodo di tempo entro  il  quale  tali  animali  devono  essere
abbattuti decorre dal giorno della  notifica  al  proprietario  o  al
detentore della constatazione della malattia ed e'  stabilito  in  15
giorni per i soggetti colpiti da tubercolosi clinicamente manifesta o
riconosciuti eliminatori di bacilli tubercolari. 
  In tutti gli altri casi tale periodo viene  fissato  nei  programmi
provinciali predisposti dalla commissione di  cui  all'art.  3  della
legge 23 gennaio 1968, n. 33, e deve essere contenuto entro i 6  mesi
salvo che non si ritenga opportuno assegnare un maggiore  periodo  di
tempo in  relazione  alla  percentuale  degli  animali  da  eliminare
rilevata al primo accertamento, alle possibilita'  di  assicurare  la
rimonta con animali sani e ad altri motivi di forza maggiore.