Art. 9. 
 
  E'  riconosciuto  ufficialmente   indenne   da   tubercolosi   ogni
allevamento nel quale: 
  a) nessun bovino presenta manifestazioni cliniche di tubercolosi; 
  b) tutti i bovini di eta' superiore a sei settimane, esclusi quelli
destinati alla macellazione come  vitelli  da  latte,  hanno  reagito
negativamente  ad  almeno  due  prove  tubercoliniche   intradermiche
eseguite a distanza di tempo non inferiore a sei mesi.  nel  caso  in
cui l'allevamento sia stato sottoposto a  risanamento,  la  prima  di
tali prove deve essere eseguita quando sono trascorsi almeno sei mesi
dalla eliminazione di tutti gli animali infetti. 
  Negli allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi
il  controllo  periodico  con  la  prova  tubercolinica  deve  essere
effettuato una volta all'anno. 
  In casi eccezionali, nei programmi provinciali di  cui  all'art.  3
della legge 23 gennaio 1968, n. 33, puo' essere proposta una  diversa
periodicita' dei controlli. 
  Il Ministro per la sanita' puo' dichiarare ufficialmente indenne da
tubercolosi bovina il territorio delle singole provincie,  di  una  o
piu' regioni o l'intero territorio  nazionale,  quando  il  tasso  di
infezione rilevato negli allevamenti esistenti in tali circoscrizioni
risulti inferiore all'1 per cento.