Art. 9. E' riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi ogni allevamento nel quale: a) nessun bovino presenta manifestazioni cliniche di tubercolosi; b) tutti i bovini di eta' superiore a sei settimane, esclusi quelli destinati alla macellazione come vitelli da latte, hanno reagito negativamente ad almeno due prove tubercoliniche intradermiche eseguite a distanza di tempo non inferiore a sei mesi. nel caso in cui l'allevamento sia stato sottoposto a risanamento, la prima di tali prove deve essere eseguita quando sono trascorsi almeno sei mesi dalla eliminazione di tutti gli animali infetti. Negli allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi il controllo periodico con la prova tubercolinica deve essere effettuato una volta all'anno. In casi eccezionali, nei programmi provinciali di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, puo' essere proposta una diversa periodicita' dei controlli. Il Ministro per la sanita' puo' dichiarare ufficialmente indenne da tubercolosi bovina il territorio delle singole provincie, di una o piu' regioni o l'intero territorio nazionale, quando il tasso di infezione rilevato negli allevamenti esistenti in tali circoscrizioni risulti inferiore all'1 per cento.