Art. 12 Mediazione occasionale 1. Lo svolgimento dell'attivita' in modo occasionale o discontinuo e' consentito per un periodo non superiore a sessanta giorni ed e' subordinato all'iscrizione nell'apposita sezione del Rea della persona fisica che esercita detta attivita', fermo restando la sussistenza in capo a questa dei requisiti di legge e degli obblighi di legge sulla mediazione. 2. La segnalazione dell'avvio dell'attivita' di cui al comma 1 e' effettuata per via telematica mediante compilazione e sottoscrizione della sezione «Scia - Moc» del modello «Mediatori», nella quale e' indicata, a pena di irricevibilita', la data di cessazione dell'attivita'. 3. La segnalazione di cui al comma 1 non puo' essere presentata piu' di una volta all'anno.