Art. 12 
 
 
                       Mediazione occasionale 
 
  1. Lo svolgimento dell'attivita' in modo occasionale o  discontinuo
e' consentito per un periodo non superiore a sessanta  giorni  ed  e'
subordinato  all'iscrizione  nell'apposita  sezione  del  Rea   della
persona fisica  che  esercita  detta  attivita',  fermo  restando  la
sussistenza in capo a questa dei requisiti di legge e degli  obblighi
di legge sulla mediazione. 
  2. La segnalazione dell'avvio dell'attivita' di cui al comma  1  e'
effettuata per via telematica mediante compilazione e  sottoscrizione
della sezione «Scia - Moc» del modello «Mediatori»,  nella  quale  e'
indicata,  a  pena  di  irricevibilita',  la   data   di   cessazione
dell'attivita'. 
  3. La segnalazione di cui al comma 1  non  puo'  essere  presentata
piu' di una volta all'anno.