Art. 13 
 
 
                       Diritto di stabilimento 
 
  1. Le imprese aventi sede in uno Stato membro  dell'Unione  europea
che, in base alle leggi di quello Stato, sono  abilitate  a  svolgere
l'attivita'  e  intendono  aprire  sul  territorio   nazionale   sedi
secondarie o unita' locali per svolgere l'attivita'  medesima,  hanno
titolo all'iscrizione nel registro  delle  imprese  e  nel  Rea,  nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli  9  e  12,  comma  3,  del
decreto legislativo. 
  2. Le imprese di cui al comma 1  sono  assoggettate  all'osservanza
degli obblighi di idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi
professionali ed a tutela dei  clienti,  di  cui  all'art.  3,  comma
5-bis, della legge,  nel  rispetto  del  disposto  dell'art.  33  del
decreto legislativo.