Art. 13 Diritto di stabilimento 1. Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l'attivita' e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unita' locali per svolgere l'attivita' medesima, hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel Rea, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 12, comma 3, del decreto legislativo. 2. Le imprese di cui al comma 1 sono assoggettate all'osservanza degli obblighi di idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti, di cui all'art. 3, comma 5-bis, della legge, nel rispetto del disposto dell'art. 33 del decreto legislativo.