Art. 9 Provvedimenti sanzionatori 1. I procedimenti disciplinari previsti dagli articoli 19 e 20 del decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452, che a norma dell'art. 73, comma 6, del decreto legislativo si concludono con un provvedimento di sospensione, cancellazione o inibizione perpetua dell'attivita', sono annotati ed iscritti per estratto nel Rea. Sono altresi' annotati ed iscritti per estratto nel Rea i provvedimenti amministrativi e penali previsti dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452. A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonche', nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati, di cui al medesimo capo V della legge 241 del 1990. 2. Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attivita', adottati ai sensi del comma 1 nonche' degli articoli 5 e 7, e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello sviluppo economico, in base al combinato disposto dell'art. 73, comma 6, del decreto legislativo e dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248.