Art. 9 
 
 
                     Provvedimenti sanzionatori 
 
  1. I procedimenti disciplinari previsti dagli articoli 19 e 20  del
decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452, che a norma  dell'art.
73,  comma  6,  del  decreto  legislativo  si   concludono   con   un
provvedimento di sospensione,  cancellazione  o  inibizione  perpetua
dell'attivita', sono annotati ed iscritti per estratto nel Rea.  Sono
altresi' annotati ed iscritti per estratto nel  Rea  i  provvedimenti
amministrativi e penali previsti dall'art. 3, comma  4,  del  decreto
ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452. A detti provvedimenti accedono
gli uffici del registro delle imprese  nonche',  nel  rispetto  delle
procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241,  gli
altri soggetti interessati, di cui al medesimo capo V della legge 241
del 1990. 
  2. Avverso i provvedimenti inibitori di  avvio  o  di  prosecuzione
dell'attivita', adottati ai sensi del comma 1 nonche' degli  articoli
5 e 7, e' ammesso ricorso  gerarchico  al  Ministero  dello  sviluppo
economico, in base al combinato disposto dell'art. 73, comma  6,  del
decreto legislativo e dell'art. 11,  comma  2,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della
legge 4 agosto 2006, n. 248.