Art. 4 1. La presente autorizzazione puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto. 2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validita' triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010. Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 3. Conformemente alla disposizione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 30 settembre 2011, indicato nelle premesse, le disposizioni previste dal presente decreto sono applicabili anche a carico dei soggetti utilizzatori delle partite dei vini a denominazione di origine controllata e/o atte a divenire a denominazione di origine controllata «Guardia Sanframondi» o «Guardiolo», «Sant'Agata dei Goti», «Solopaca» e «Taburno» provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti che, fino all'esaurimento delle scorte, si trovano gia' confezionate, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino alla struttura di controllo autorizzata i quantitativi di prodotto giacente presso le stesse. Il presente decreto entra in vigore dalla data dell'emanazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 gennaio 2012 Il direttore generale: La Torre