IL DIRETTORE GENERALE 
                   della vigilanza per la qualita' 
                     e la tutela del consumatore 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
  Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13,  del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n.  61,  concernente  il  controllo  e  la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva  il  sistema  di  controllo
delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano  di
controllo e di prospetto tariffario; 
  Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole del 16 agosto
1995 e ss.mm. con il quale e' stata riconosciuta la denominazione  di
origine controllata «Bagnoli di  Sopra»  o  «Bagnoli»  e  nell'ambito
della stessa  la  tipologia  "Friularo"  ed  e'  stato  approvato  il
relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto dirigenziale dell'8 novembre 2011  concernente  il
riconoscimento a denominazione di origine controllata e garantita dei
vini   «Bagnoli   Friularo»   o   «Friularo   di   Bagnoli»   nonche'
l'approvazione del relativo disciplinare di produzione; 
  Vista la nota del 6 dicembre 2011 presentata dal Consorzio vini DOC
"Bagnoli" relativa  all'individuazione  della  societa'  "Valoritalia
societa' per la certificazione  delle  qualita'  e  delle  produzioni
vitivinicole italiane s.r.l."  quale  struttura  di  controllo  della
denominazione di origine controllata «Bagnoli Friularo»  o  «Friularo
di   Bagnoli»   e   contestuale   indicazione,   quale   sistema   di
rintracciabilita' delle partite confezionate, il numero di  lotto  di
cui all'art. 13 del decreto legislativo n.109/92 e ss.mm.  attribuito
alla partita certificata; 
  Vista la nota prot. n. 6975 del  9  gennaio  2012  inoltrata  dalla
competente Regione Veneto, con la quale e' stato espresso  il  parere
favorevole sul piano  dei  controlli  riportante,  quale  sistema  di
rintracciabilita' delle partite certificate DOC, il  riferimento  del
lotto, nonche' sul prospetto  tariffario  presentati  dalla  societa'
"Valoritalia societa' per la certificazione delle  qualita'  e  delle
produzioni vitivinicole italiane  s.r.l."  per  la  denominazione  di
origine controllata «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli»; 
  Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari inoltrata dalla societa' "Valoritalia societa' per  la
certificazione  delle  qualita'  e  delle   produzioni   vitivinicole
italiane s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione  di
origine controllata di cui sopra; 
  Ritenuto che sussistono i requisiti  per  procedere  all'emanazione
del provvedimento di  autorizzazione  nei  confronti  della  societa'
"Valoritalia societa' per la certificazione delle  qualita'  e  delle
produzioni vitivinicole italiane s.r.l."; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La societa' "Valoritalia societa' per  la  certificazione  delle
qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." con sede in
Roma, via  Piave,  24,  e'  autorizzata  ad  effettuare  i  controlli
previsti dall'art. 118 septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07,  e
successive disposizioni applicative, per la DOC «Bagnoli Friularo»  o
«Friularo di Bagnoli» nei confronti  di  tutti  i  soggetti  presenti
nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione  di
origine.