Art. 4 1. La presente autorizzazione puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto. 2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validita' triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010. Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 3. Conformemente alla disposizione di cui all'art. 2 del decreto dirigenziale 8 novembre 2011, i quantitativi di vino corrispondenti alla tipologia "Friularo" della DOC «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli», ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del ministero delle Risorse Agricole del 16 agosto 1995 e ss.mm., detenute dalle ditte produttrici alla data di entrata in vigore dello stesso decreto dirigenziale 8 novembre 2011, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la medesima DOC condizione che i soggetti interessati comunichino alla struttura di controllo autorizzata i quantitativi di prodotto ancora giacenti presso i propri stabilimenti enologici. Il presente decreto entra in vigore dalla data dell'emanazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 gennaio 2012 Il direttore generale: La Torre