Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
               Modifiche al codice di procedura penale 
 
  (( 01. All'articolo 386, comma 4, del codice  di  procedura  penale
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto  previsto
dall'articolo 558.». )) 
  1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal  seguente:  «4.  Se  il  pubblico
ministero ordina  che  l'arrestato  in  flagranza  sia  posto  a  sua
disposizione, lo puo' presentare direttamente all'udienza,  in  stato
di arresto,  per  la  convalida  e  il  contestuale  giudizio,  entro
quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio  di  convalida
le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.»; 
    (( b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
      4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi  di  cui
ai commi 2 e 4 il pubblico  ministero  dispone  che  l'arrestato  sia
custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1  dell'articolo  284.
In caso di mancanza, indisponibilita' o inidoneita' di tali luoghi, o
quando essi sono ubicati  fuori  dal  circondario  in  cui  e'  stato
eseguito l'arresto, o in caso  di  pericolosita'  dell'arrestato,  il
pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee  strutture
nella disponibilita' degli ufficiali o agenti di polizia  giudiziaria
che  hanno  eseguito  l'arresto  o  che  hanno  avuto   in   consegna
l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilita' o  inidoneita'  di
tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessita'
o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato  che
l'arrestato sia condotto nella  casa  circondariale  del  luogo  dove
l'arresto e' stato  eseguito  ovvero,  se  ne  possa  derivare  grave
pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina. 
      4-ter. Nei casi previsti dall'articolo 380,  comma  2,  lettere
e-bis) ed f), il  pubblico  ministero  dispone  che  l'arrestato  sia
custodito  presso  idonee  strutture   nella   disponibilita'   degli
ufficiali  o  agenti  di  polizia  giudiziaria  che  hanno   eseguito
l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato.  Si  applica  la
disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 386,  comma
          4, del codice di procedura penale: 
              «Art. 386. Doveri della polizia giudiziaria in caso  di
          arresto o di fermo. 
              01-3 (omissis). 
              4. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria
          pongono  l'arrestato  o  il  fermato  a  disposizione   del
          pubblico  ministero  mediante  la  conduzione  nella   casa
          circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o  il
          fermo   e'   stato   eseguito,   salvo   quanto    previsto
          dall'articolo 558; 
              5-7 (omissis).». 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  558  del
          codice di procedura penale: 
              «Art.   558.   Convalida   dell'arresto   e    giudizio
          direttissimo. 
              1. Gli ufficiali o gli agenti  di  polizia  giudiziaria
          che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto
          in consegna l'arrestato lo conducono  direttamente  davanti
          al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e
          il  contestuale  giudizio,  sulla  base  della  imputazione
          formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano  anche
          oralmente la persona offesa e i  testimoni  e  avvisano  il
          difensore di fiducia o, in mancanza,  quello  designato  di
          ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3. 
              2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o
          gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  che  hanno  eseguito
          l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato  gliene
          danno   immediata   notizia   e   presentano    l'arrestato
          all'udienza che il  giudice  fissa  entro  quarantotto  ore
          dall'arresto.  Non  si  applica  la  disposizione  prevista
          dall'articolo 386, comma 4. 
              3. Il giudice al  quale  viene  presentato  l'arrestato
          autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia  giudiziaria  a
          una relazione orale  e  quindi  sente  l'arrestato  per  la
          convalida dell'arresto. 
              4. Se il pubblico ministero ordina che  l'arrestato  in
          flagranza sia posto a sua disposizione, lo puo'  presentare
          direttamente all'udienza,  in  stato  di  arresto,  per  la
          convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto  ore
          dall'arresto. Si applicano  al  giudizio  di  convalida  le
          disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili. 
              4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei  casi
          di cui ai commi 2 e 4 il  pubblico  ministero  dispone  che
          l'arrestato sia custodito in uno dei  luoghi  indicati  nel
          comma  1  dell'articolo   284.   In   caso   di   mancanza,
          indisponibilita' o inidoneita' di  tali  luoghi,  o  quando
          essi sono ubicati fuori dal circondario  in  cui  e'  stato
          eseguito   l'arresto,   o   in   caso   di    pericolosita'
          dell'arrestato,  il  pubblico  ministero  dispone  che  sia
          custodito  presso  idonee  strutture  nella  disponibilita'
          degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria  che  hanno
          eseguito  l'arresto  o  che   hanno   avuto   in   consegna
          l'arrestato.  In  caso  di  mancanza,  indisponibilita'   o
          inidoneita'  di  tali  strutture,  o  se  ricorrono   altre
          specifiche ragioni di necessita' o di urgenza, il  pubblico
          ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato  sia
          condotto nella casa circondariale del luogo dove  l'arresto
          e' stato  eseguito  ovvero,  se  ne  possa  derivare  grave
          pregiudizio   per   le   indagini,   presso   altra    casa
          circondariale vicina. 
              4-ter. Nei casi previsti dall'articolo  380,  comma  2,
          lettere e-bis) ed f), il  pubblico  ministero  dispone  che
          l'arrestato sia custodito  presso  idonee  strutture  nella
          disponibilita'  degli  ufficiali  o   agenti   di   polizia
          giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno  avuto
          in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione di  cui
          al comma 4-bis, terzo periodo. 
              5.  Se  l'arresto  non  e'  convalidato,   il   giudice
          restituisce gli atti  al  pubblico  ministero.  Il  giudice
          procede tuttavia a giudizio direttissimo quando  l'imputato
          e il pubblico ministero vi consentono. 
              6. Se  l'arresto  e'  convalidato  a  norma  dei  commi
          precedenti, si procede immediatamente al giudizio. 
              7. L'imputato ha facolta' di chiedere  un  termine  per
          preparare la difesa non superiore a cinque  giorni.  Quando
          l'imputato si avvale di tale facolta', il  dibattimento  e'
          sospeso fino  all'udienza  immediatamente  successiva  alla
          scadenza del termine. 
              8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato  puo'
          formulare  richiesta  di  giudizio  abbreviato  ovvero   di
          applicazione della  pena  su  richiesta.  In  tal  caso  il
          giudizio  si  svolge  davanti  allo  stesso   giudice   del
          dibattimento. Si applicano  le  disposizioni  dell'articolo
          452, comma 2. 
              9. Il pubblico ministero puo', altresi',  procedere  al
          giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo  449,
          commi 4 e 5.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 391 del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art. 391. Udienza di convalida. 
              1. L'udienza  di  convalida  si  svolge  in  camera  di
          consiglio con la partecipazione  necessaria  del  difensore
          dell'arrestato o del fermato. 
              2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non e' stato
          reperito o non e' comparso, il  giudice  provvede  a  norma
          dell'articolo 97 comma 4. 
              3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i  motivi
          dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in  ordine
          alla  liberta'  personale.  Il   giudice   procede   quindi
          all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo  che
          questi non abbia potuto o si sia  rifiutato  di  comparire;
          sente in ogni caso il suo difensore. 
              4. Quando risulta che l'arresto o  il  fermo  e'  stato
          legittimamente eseguito e sono stati  osservati  i  termini
          previsti dagli articoli 386 comma  3  e  390  comma  1,  il
          giudice  provvede  alla  convalida  con  ordinanza.  Contro
          l'ordinanza  che  decide  sulla  convalida,   il   pubblico
          ministero e  l'arrestato  o  il  fermato  possono  proporre
          ricorso per cassazione. 
              5.  Se  ricorrono  le  condizioni   di   applicabilita'
          previste  dall'articolo  273  e   taluna   delle   esigenze
          cautelari previste dall'articolo 274,  il  giudice  dispone
          l'applicazione   di   una   misura   coercitiva   a   norma
          dell'articolo 291. Quando l'arresto e' stato  eseguito  per
          uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero
          per uno dei delitti per i quali e' consentito  anche  fuori
          dai casi  di  flagranza,  l'applicazione  della  misura  e'
          disposta anche al di fuori  dei  limiti  di  pena  previsti
          dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280. 
              6. Quando non provvede a norma del comma 5, il  giudice
          dispone   con   ordinanza    la    immediata    liberazione
          dell'arrestato o del fermato. 
              7. Le ordinanze previste dai commi precedenti,  se  non
          sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a
          coloro che  hanno  diritto  di  proporre  impugnazione.  Le
          ordinanze  pronunciate  in  udienza  sono   comunicate   al
          pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato,
          se non comparsi. I  termini  per  l'impugnazione  decorrono
          dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua
          comunicazione o notificazione. L'arresto o il  fermo  cessa
          di avere efficacia  se  l'ordinanza  di  convalida  non  e'
          pronunciata o depositata anche quarantotto  ore  successive
          al momento in cui l'arrestato o il fermato e' stato posto a
          disposizione del giudice.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 284, comma  1,  del
          codice di procedura penale: 
              «Art. 284. Arresti domiciliari. 
              1.  Con  il  provvedimento  che  dispone  gli   arresti
          domiciliari,  il  giudice  prescrive  all'imputato  di  non
          allontanarsi dalla propria abitazione o da altro  luogo  di
          privata dimora ovvero da un luogo pubblico  di  cura  o  di
          assistenza ovvero, ove  istituita,  da  una  casa  famiglia
          protetta. 
              2-5-bis (omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 380, comma 2, lett.
          e) e f), del codice di procedura penale: 
              «Art. 380. Arresto obbligatorio in flagranza. 
              1. (omissis); 
              2. Anche fuori dei  casi  previsti  dal  comma  1,  gli
          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza  di  uno  dei
          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: 
                a) - d-bis) (omissis); 
                e) delitto di furto  quando  ricorre  la  circostanza
          aggravante prevista dall'articolo 4 della  legge  8  agosto
          1977,  n.  533,  o  taluna  delle  circostanze   aggravanti
          previste dall'articolo 625, primo comma, numeri  2),  prima
          ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra,  in
          questi  ultimi  casi,  la  circostanza  attenuante  di  cui
          all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; 
                e-bis) (omissis); 
                f) delitto di rapina previsto dall'articolo  628  del
          codice penale e di estorsione  previsto  dall'articolo  629
          del codice penale; 
                g)-m) (omissis); 
              3. (omissis).».