Art. 2 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 
 
  1. Alle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 123 e' sostituito dal seguente: «Art.  123.  (Luogo
di svolgimento dell'udienza di convalida  e  dell'interrogatorio  del
detenuto) - 1. Salvo quanto previsto  dall'art.  121,  nonche'  dagli
artt. 449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si  svolge
nel luogo dove l'arrestato o il fermato e' custodito (( salvo che nel
caso di custodia nel proprio  domicilio  o  altro  luogo  di  privata
dimora )).  Nel  medesimo  luogo  si  svolge  l'interrogatorio  della
persona che si trovi, a qualsiasi titolo,  in  stato  di  detenzione.
Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi  di  necessita'  o  di
urgenza  il  giudice  con   decreto   motivato   puo'   disporre   il
trasferimento dell'arrestato, del  fermato  o  del  detenuto  per  la
comparizione davanti a se'. (( Il procuratore capo  della  Repubblica
predispone le  necessarie  misure  organizzative  per  assicurare  il
rispetto dei termini di cui all'articolo 558 del codice. »; )) 
    b. (soppressa). 
    (( b-bis) all'articolo 146-bis, il comma 1-bis e' sostituito  dal
seguente: 
    1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione  al
dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti
di  detenuto  al  quale  sono  state  applicate  le  misure  di   cui
all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n.  354,  e
successive modificazioni, nonche',  ove  possibile,  quando  si  deve
udire, in qualita' di testimone, persona a qualunque titolo in  stato
di  detenzione  presso   un   istituto   penitenziario,   salvo,   in
quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice; 
    1-bis. Qualora  la  persona  in  stato  di  arresto  o  di  fermo
necessiti di assistenza medica o  psichiatrica  la  presa  in  carico
spetta al Servizio sanitario nazionale,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  1°  aprile  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008. )) 
  2. Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  da  adottare  entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno,  e'
individuata  la  quota  di  risorse  da  trasferire  dallo  stato  di
previsione del Ministero della giustizia allo stato di previsione del
Ministero dell'interno ai fini del ristoro delle spese  sostenute  in
applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto.». 
 
          Riferimenti normativi 
              Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
          agosto 1989, n. 182, Supplemento ordinario.