Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 123 e' sostituito dal seguente: «Art. 123. (Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto) - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 121, nonche' dagli artt. 449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato e' custodito (( salvo che nel caso di custodia nel proprio domicilio o altro luogo di privata dimora )). Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessita' o di urgenza il giudice con decreto motivato puo' disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a se'. (( Il procuratore capo della Repubblica predispone le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 558 del codice. »; )) b. (soppressa). (( b-bis) all'articolo 146-bis, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonche', ove possibile, quando si deve udire, in qualita' di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice; 1-bis. Qualora la persona in stato di arresto o di fermo necessiti di assistenza medica o psichiatrica la presa in carico spetta al Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008. )) 2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e' individuata la quota di risorse da trasferire dallo stato di previsione del Ministero della giustizia allo stato di previsione del Ministero dell'interno ai fini del ristoro delle spese sostenute in applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto.».
Riferimenti normativi Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, Supplemento ordinario.