(( Art. 2-bis 
 
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354,  in  materia  di  visite
  agli istituti penitenziari e alle camere di sicurezza. 
  1. Al capo I del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 67, primo  comma,  dopo  la  lettera  l-bis),  e'
inserita la seguente: «l-ter) i membri del Parlamento europeo»; 
    b) dopo l'articolo 67, e' aggiunto il seguente: «Art.  67-bis.  -
(Visite alle camere di  sicurezza).  -  1.  Le  disposizioni  di  cui
all'articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo dell'articolo 67 della  legge  26
          luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
          sull'esecuzione delle misure privative e  limitative  della
          liberta'): 
              «Art. 67. Visite agli istituti. 
              Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza
          autorizzazione da: 
                a) il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  il
          presidente della Corte costituzionale; 
                b) i ministri, i giudici della Corte  costituzionale,
          i Sottosegretari di Stato, i  membri  del  Parlamento  e  i
          componenti del Consiglio superiore della magistratura; 
                c)  il   presidente   della   corte   d'appello,   il
          procuratore  generale  della  Repubblica  presso  la  corte
          d'appello, il presidente del  tribunale  e  il  procuratore
          della  Repubblica  presso  il  tribunale,  il  pretore,   i
          magistrati di sorveglianza,  nell'ambito  delle  rispettive
          giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio  delle
          sue funzioni; 
                d)  i  consiglieri  regionali  e  il  commissario  di
          Governo   per   la   regione,   nell'ambito   della    loro
          circoscrizione; 
                e) l'ordinario  diocesano  per  l'esercizio  del  suo
          ministero; 
                f) il prefetto e  il  questore  della  provincia;  il
          medico provinciale; 
                g)  il  direttore  generale  per  gli   istituti   di
          prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da  lui
          delegati; 
                h)  gli   ispettori   generali   dell'amministrazione
          penitenziaria; 
                i) l'ispettore dei cappellani; 
                l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia; 
              l-bis) i garanti  dei  diritti  dei  detenuti  comunque
          denominati. 
              L'autorizzazione non occorre  nemmeno  per  coloro  che
          accompagnano le persone di  cui  al  comma  precedente  per
          ragioni del  loro  ufficio  e  per  il  personale  indicato
          nell'art. 18-bis. 
              Gli ufficiali  e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria
          possono  accedere  agli  istituti,  per  ragioni  del  loro
          ufficio, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria. 
              Possono accedere agli  istituti,  con  l'autorizzazione
          del direttore, i ministri del culto cattolico  e  di  altri
          culti. 
              l-ter) i membri del Parlamento europeo».