(( Art. 2-ter 
 
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006,  n.
  109, in materia di illeciti disciplinari dei magistrati. 
  1. All'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo  23  febbraio
2006, n. 109, dopo la lettera gg), e' aggiunta la seguente: « gg-bis)
l'inosservanza  dell'articolo  123  delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 reca:
          «Disciplina degli  illeciti  disciplinari  dei  magistrati,
          delle relative sanzioni  e  della  procedura  per  la  loro
          applicabilita', nonche' modifica della disciplina  in  tema
          di incompatibilita', dispensa dal servizio e  trasferimento
          di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo  1,  comma
          1, lettera f), della L. 25 luglio 2005, n. 150.». 
              - Per il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si
          veda nei riferimenti normativi all'articolo 2. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  citato
          decreto legislativo n. 109 del 2006: 
              «Art. 2.  Illeciti  disciplinari  nell'esercizio  delle
          funzioni. 
              1. Costituiscono illeciti  disciplinari  nell'esercizio
          delle funzioni: 
                a)- g) (omissis). 
                gg-bis) l'inosservanza dell'articolo 123 delle  norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271; 
                h) - gg) (omissis). 
              2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere  g),  h),
          i),  l),  m),  n),  o),  p),  cc)  e  ff),  l'attivita'  di
          interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione
          del fatto e delle prove non danno luogo  a  responsabilita'
          disciplinare.».