(( Art. 2-ter Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari dei magistrati. 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera gg), e' aggiunta la seguente: « gg-bis) l'inosservanza dell'articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. ))
Riferimenti normativi - Il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 reca: «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita', nonche' modifica della disciplina in tema di incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della L. 25 luglio 2005, n. 150.». - Per il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 2. - Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 109 del 2006: «Art. 2. Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni. 1. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni: a)- g) (omissis). gg-bis) l'inosservanza dell'articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; h) - gg) (omissis). 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) e ff), l'attivita' di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilita' disciplinare.».