Art. 3 Modifiche alla legge 26 novembre 2010, n. 199 (( 1. Alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel titolo della legge, le parole: "ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "a diciotto mesi"; b) all'articolo 1, nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4, la parola: "dodici", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "diciotto" e, nel comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta se gia' dispone delle informazioni occorrenti"; c) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "condannati in esecuzione penale esterna", sono inserite le seguenti: "e in merito al numero dei detenuti e alla tipologia dei reati a cui si applica il beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 5 della legge 26 novembre 2010 n. 199 (Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi): «Art. 1. Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi. 1. Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonche' in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013, la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, e' eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio». Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta se gia' dispone delle informazioni occorrenti. 2. (omissis). 3. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non e' superiore a diciotto mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinche' disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta e' corredata di un verbale di accertamento dell'idoneita' del domicilio, nonche', se il condannato e' sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 4. Se il condannato e' gia' detenuto, la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, e' eseguita nei luoghi di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 9, lettera b), del codice di procedura penale, non e' consentita la sospensione dell'esecuzione della pena e il pubblico ministero o le altre parti fanno richiesta, per l'applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza, secondo il disposto di cui al comma 5 del presente articolo. In ogni caso, la direzione dell'istituto penitenziario, anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore, trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. La relazione e' corredata di un verbale di accertamento dell'idoneita' del domicilio, nonche', se il condannato e' sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 5 - 8 (omissis).» «Art. 5. Relazione alle Camere. 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessita' di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, anche in relazione all'entita' numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati nonche' al numero dei condannati in esecuzione penale esterna e in merito al numero dei detenuti e alla tipologia dei reati a cui si applica il beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva.».