Art. 3 
 
 
            Modifiche alla legge 26 novembre 2010, n. 199 
 
  (( 1. Alla legge 26  novembre  2010,  n.  199,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a)  nel  titolo  della  legge,  le  parole:  "ad  un  anno"  sono
sostituite dalle seguenti: "a diciotto mesi"; 
    b) all'articolo 1, nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4, la parola:
"dodici", ovunque ricorra, e' sostituita dalla  seguente:  "diciotto"
e, nel comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Il
magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta  se
gia' dispone delle informazioni occorrenti"; 
    c) all'articolo 5,  comma  1,  dopo  le  parole:  "condannati  in
esecuzione penale esterna", sono inserite le seguenti: "e  in  merito
al numero dei detenuti e alla tipologia dei reati a cui si applica il
beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo vigente  degli  articoli  1  e  5
          della legge 26 novembre 2010 n. 199 (Disposizioni  relative
          all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non
          superiori a diciotto mesi): 
              «Art. 1. Esecuzione  presso  il  domicilio  delle  pene
          detentive non superiori a diciotto mesi. 
              1.   Fino   alla   completa   attuazione   del    piano
          straordinario penitenziario nonche' in attesa della riforma
          della disciplina delle misure alternative  alla  detenzione
          e, comunque,  non  oltre  il  31  dicembre  2013,  la  pena
          detentiva  non  superiore  a  diciotto   mesi,   anche   se
          costituente parte residua  di  maggior  pena,  e'  eseguita
          presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o
          privato di  cura,  assistenza  e  accoglienza,  di  seguito
          denominato «domicilio». 
              Il magistrato di sorveglianza  provvede  senza  ritardo
          sulla  richiesta  se  gia'   dispone   delle   informazioni
          occorrenti. 
              2. (omissis). 
              3. Nei casi di  cui  all'articolo  656,  comma  1,  del
          codice di procedura penale, quando  la  pena  detentiva  da
          eseguire non e' superiore  a  diciotto  mesi,  il  pubblico
          ministero,  salvo  che  debba  emettere   il   decreto   di
          sospensione di cui al comma 5 del citato articolo  656  del
          codice di procedura penale e salvo  che  ricorrano  i  casi
          previsti nel comma 9, lettera a),  del  medesimo  articolo,
          sospende  l'esecuzione  dell'ordine   di   carcerazione   e
          trasmette  gli  atti  senza  ritardo   al   magistrato   di
          sorveglianza affinche' disponga che la pena venga  eseguita
          presso il  domicilio.  La  richiesta  e'  corredata  di  un
          verbale  di  accertamento  dell'idoneita'  del   domicilio,
          nonche', se il condannato e' sottoposto a un  programma  di
          recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione
          di cui all'articolo 94, comma  1,  del  testo  unico  delle
          leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive modificazioni. 
              4. Se il condannato e' gia' detenuto, la pena detentiva
          non superiore a diciotto mesi, anche se  costituente  parte
          residua di maggior pena, e' eseguita nei luoghi di  cui  al
          comma 1. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 9, lettera
          b), del codice di procedura penale, non  e'  consentita  la
          sospensione  dell'esecuzione  della  pena  e  il   pubblico
          ministero  o  le   altre   parti   fanno   richiesta,   per
          l'applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza,
          secondo  il  disposto  di  cui  al  comma  5  del  presente
          articolo.  In  ogni  caso,   la   direzione   dell'istituto
          penitenziario, anche a seguito di richiesta del detenuto  o
          del suo difensore, trasmette al magistrato di  sorveglianza
          una relazione sulla condotta tenuta durante la  detenzione.
          La relazione e' corredata di  un  verbale  di  accertamento
          dell'idoneita' del domicilio, nonche', se il condannato  e'
          sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi
          ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma
          1, del testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica  9  ottobre   1990,   n.   309,   e   successive
          modificazioni. 
              5 - 8 (omissis).» 
              «Art. 5. Relazione alle Camere. 
              1. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, il Ministro  della  giustizia,
          sentiti  i  Ministri  dell'interno  e   per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione, riferisce alle  competenti
          Commissioni  parlamentari  in  merito  alle  necessita'  di
          adeguamento numerico e professionale della pianta  organica
          del Corpo di polizia penitenziaria e del  personale  civile
          del  Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria  del
          Ministero della giustizia, anche in  relazione  all'entita'
          numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti
          esistenti e programmati nonche' al numero dei condannati in
          esecuzione  penale  esterna  e  in  merito  al  numero  dei
          detenuti e alla tipologia dei reati a  cui  si  applica  il
          beneficio   dell'esecuzione    domiciliare    della    pena
          detentiva.».