(( Art. 3-bis 
 
 
                   Norme in materia di riparazione 
                      per l'ingiusta detenzione 
 
  1. Le disposizioni dell'articolo 314 del codice di procedura penale
si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente  alla  data
di entrata in vigore del medesimo codice,  con  sentenza  passata  in
giudicato dal 1° luglio 1988. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, il termine per la proposizione  della
domanda di riparazione e' di sei mesi e decorre dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda
di riparazione resta impregiudicata dall'eventuale precedente rigetto
che sia stato determinato  dalla  inammissibilita'  della  stessa  in
ragione della definizione del procedimento in  epoca  anteriore  alla
data di entrata in vigore del codice di procedura penale vigente. 
  3. Il diritto alla riparazione di cui al comma 1  non  e'  comunque
trasmissibile agli eredi. 
  4. Ai fini della determinazione del risarcimento,  per  il  periodo
intercorrente tra il 1° luglio 1988 e la data di  entrata  in  vigore
del vigente codice di procedura penale, si applicano i commi  2  e  3
dell'articolo 315 del medesimo codice. 
  5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari  a
5  milioni  di  euro  per   l'anno   2012,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
relativa  al  Fondo  per  gli  interventi  strutturali  di   politica
economica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo degli articoli 314 e 315, commi 2
          e 3, del codice di procedura penale: 
              «Art. 314. Presupposti e modalita' della decisione. 
              1. Chi e' stato prosciolto  con  sentenza  irrevocabile
          perche' il fatto non sussiste, per  non  aver  commesso  il
          fatto, perche' il fatto non  costituisce  reato  o  non  e'
          previsto dalla legge  come  reato,  ha  diritto  a  un'equa
          riparazione per la custodia cautelare subita,  qualora  non
          vi abbia dato o concorso a darvi causa  per  dolo  o  colpa
          grave. 
              2. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi
          causa o al condannato che nel corso del processo sia  stato
          sottoposto  a  custodia  cautelare,  quando  con  decisione
          irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che  ha
          disposto la misura e' stato emesso o  mantenuto  senza  che
          sussistessero  le  condizioni  di  applicabilita'  previste
          dagli articoli 273 e 280. 
              3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si  applicano,  alle
          medesime  condizioni,  a  favore  delle  persone  nei   cui
          confronti sia pronunciato  provvedimento  di  archiviazione
          ovvero sentenza di non luogo a procedere. 
              4. Il diritto alla riparazione e'  escluso  per  quella
          parte della custodia cautelare che sia  computata  ai  fini
          della determinazione della misura di una pena ovvero per il
          periodo in cui le limitazioni conseguenti  all'applicazione
          della custodia siano state sofferte anche in forza di altro
          titolo. 
              5. Quando con la sentenza o  con  il  provvedimento  di
          archiviazione e'  stato  affermato  che  il  fatto  non  e'
          previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma
          incriminatrice, il diritto  alla  riparazione  e'  altresi'
          escluso per quella parte  di  custodia  cautelare  sofferta
          prima della abrogazione medesima.». 
              «Art. 315. Procedimento per la riparazione. 
              1. (omissis). 
              2.  L'entita'  della  riparazione  non  puo'   comunque
          eccedere euro 516.456,90. 
              3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme  sulla
          riparazione dell'errore giudiziario.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282   (Disposizioni
          urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica): 
              «Art. 10. Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi. 
              1-4 (omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              La legge 27  dicembre  2004,  n.  307  (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del D.L.  29  novembre  2004,  n.
          282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale  e  di
          finanza  pubblica),  e'  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  27
          dicembre 2004, n. 302.