(( Art. 3-ter 
 
 
             Disposizioni per il definitivo superamento 
               degli ospedali psichiatrici giudiziari 
 
  1. Il termine per il  completamento  del  processo  di  superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari gia' previsto dall'allegato  C
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, e  dai
conseguenti accordi  sanciti  dalla  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle
sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre  2009  e  13  ottobre  2011,
secondo le modalita' previste dal citato  decreto  e  dai  successivi
accordi e fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti, e' fissato
al 1° febbraio 2013. 
  2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non  regolamentare
del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della
giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definiti, ad integrazione di quanto  previsto  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  14  gennaio   1997,   pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del  20  febbraio
1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici  e  organizzativi,
anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi  alle  strutture
destinate ad accogliere le persone cui sono applicate  le  misure  di
sicurezza  del  ricovero  in  ospedale  psichiatrico  giudiziario   e
dell'assegnazione a casa di cura e custodia. 
  3. Il decreto di cui al  comma  2  e'  adottato  nel  rispetto  dei
seguenti criteri: 
    a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture; 
    b) attivita' perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove
necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati,  da
svolgere nel limite delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente; 
    c) destinazione  delle  strutture  ai  soggetti  provenienti,  di
norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime. 
  4. A decorrere dal  31  marzo  2013  le  misure  di  sicurezza  del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e  dell'assegnazione  a
casa di cura e  custodia  sono  eseguite  esclusivamente  all'interno
delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo  restando  che  le
persone che hanno cessato di  essere  socialmente  pericolose  devono
essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul  territorio,  dai
Dipartimenti di salute mentale. 
  5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1,  in  deroga
alle disposizioni vigenti relative al  contenimento  della  spesa  di
personale, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,
comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di  rientro  dai
disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del  Ministro
della salute assunta di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, possono assumere  personale  qualificato  da  dedicare
anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e
reinserimento  sociale  dei  pazienti  internati  provenienti   dagli
ospedali psichiatrici giudiziari. 
  6. Per la copertura degli  oneri  derivanti  dalla  attuazione  del
presente articolo, limitatamente alla realizzazione  e  riconversione
delle strutture, e' autorizzata la spesa di 120 milioni di  euro  per
l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse
sono assegnate alle regioni e province autonome mediante la procedura
di attuazione del programma  straordinario  di  investimenti  di  cui
all'articolo 20  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro
per l'anno 2012, utilizzando quota parte  delle  risorse  di  cui  al
citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori 60
milioni di euro per l'anno 2012,  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo  di  cui  all'articolo  7-quinquies  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni  di  euro  per  l'anno  2013,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  32,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio
delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli oneri  derivanti  dal
comma 5, e' autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38
milioni di euro per  l'anno  2012  e  55  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma  si
provvede: 
    a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2012,
mediante   riduzione   degli   stanziamenti   relativi   alle   spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del  Ministero  degli  affari
esteri; 
    b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2012,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24  milioni  di
euro annui a  decorrere  dall'anno  2013,  mediante  riduzione  degli
stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21,
comma 5, lettera b), della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  dei
programmi del Ministero della giustizia. 
  8. Il Comitato  permanente  per  la  verifica  dell'erogazione  dei
livelli essenziali di assistenza di cui  all'articolo  9  dell'intesa
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano del 23 marzo 2005, provvede al monitoraggio e  alla  verifica
dell'attuazione del presente articolo. 
  9. Nell'ipotesi di mancato rispetto, da parte delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, del termine di cui al comma
1, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel  rispetto
dell'articolo 8 della  legge  5  giugno  2003,  n.  131,  il  Governo
provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione  a
quanto previsto dal comma 4. 
  10. A seguito dell'attuazione del presente articolo la destinazione
dei beni  immobili  degli  ex  ospedali  psichiatrici  giudiziari  e'
determinata  d'intesa  tra   il   Dipartimento   dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio  e
le regioni ove gli stessi sono ubicati. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 9 del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 3. Intese. 
              1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
          un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.» 
              «Art. 9. Funzioni. 
              1.  La  Conferenza  unificata   assume   deliberazioni,
          promuove e sancisce  intese  ed  accordi,  esprime  pareri,
          designa rappresentanti in  relazione  alle  materie  ed  ai
          compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai
          comuni e alle comunita' montane. 
              2. La Conferenza unificata e'  comunque  competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: 
                a) esprime parere: 
                  1) sul disegno di legge finanziaria e  sui  disegni
          di legge collegati; 
                  2) sul  documento  di  programmazione  economica  e
          finanziaria; 
                  3) sugli schemi di decreto legislativo adottati  in
          base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
                b) promuove e sancisce intese tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 3, commi 3 e 4; 
                c) promuove e sancisce accordi tra Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune; 
                d)  acquisisce  le  designazioni  dei  rappresentanti
          delle  autonomie  locali  indicati,  rispettivamente,   dai
          presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
          Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
          dalla legge; 
                e) assicura lo scambio di  dati  e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6; 
                f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
          del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
          mobilita'  del  personale  connessi  al   conferimento   di
          funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; 
                g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
          per i servizi sanitari regionali. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane. 
              4.  Ferma  restando  la  necessita'  dell'assenso   del
          Governo per l'adozione delle  deliberazioni  di  competenza
          della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni,  delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane  e'  assunto
          con il consenso distinto dei membri dei  due  gruppi  delle
          autonomie che compongono,  rispettivamente,  la  Conferenza
          Stato-regioni e la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita'  dei
          membri  dei  due  predetti  gruppi.  Ove  questa  non   sia
          raggiunta  l'assenso  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei
          rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 
              5. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          compiti di: 
                a) coordinamento nei  rapporti  tra  lo  Stato  e  le
          autonomie locali; 
                b)   studio,   informazione   e    confronto    nelle
          problematiche connesse agli indirizzi di politica  generale
          che possono incidere sulle funzioni proprie o  delegate  di
          province e comuni e comunita' montane. 
              6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  in
          particolare, e' sede di discussione ed esame: 
                a)  dei  problemi  relativi  all'ordinamento  ed   al
          funzionamento  degli  enti  locali,  compresi  gli  aspetti
          relativi alle politiche finanziarie  e  di  bilancio,  alle
          risorse  umane  e  strumentali,  nonche'  delle  iniziative
          legislative  e  degli  atti  generali  di  governo  a  cio'
          attinenti; 
                b) dei problemi relativi alle attivita'  di  gestione
          ed erogazione dei servizi pubblici; 
                c) di ogni altro problema connesso con gli  scopi  di
          cui al  presente  comma  che  venga  sottoposto,  anche  su
          richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e  dell'UNCEM,
          al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei
          Ministri o dal Presidente delegato. 
              7. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          inoltre il compito di favorire: 
                a)   l'informazione   e   le   iniziative   per    il
          miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali; 
                b) la promozione di accordi o contratti di  programma
          ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992,  n.
          498; 
                c)  le  attivita'  relative  alla  organizzazione  di
          manifestazioni che coinvolgono piu' comuni  o  province  da
          celebrare in ambito nazionale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20 della  legge  11
          marzo 1988, n.  67  (Disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 1988): 
              «Art. 20.  -  1.  E'  autorizzata  l'esecuzione  di  un
          programma  pluriennale  di   interventi   in   materia   di
          ristrutturazione edilizia e di  ammodernamento  tecnologico
          del patrimonio sanitario pubblico  e  di  realizzazione  di
          residenze per anziani e soggetti  non  autosufficienti  per
          l'importo  complessivo  di  24   miliardi   di   euro.   Al
          finanziamento  degli  interventi   si   provvede   mediante
          operazioni di mutuo che le regioni e le  province  autonome
          di Trento e Bolzano sono  autorizzate  ad  effettuare,  nel
          limite del 95 per cento della spesa ammissibile  risultante
          dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e  prestiti
          e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
          secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
          Ministro del tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  della
          sanita'. 
              2. Il Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione  costituito
          da tecnici di economia  sanitaria,  edilizia  e  tecnologia
          ospedaliera e di funzioni  medico-sanitarie,  da  istituire
          con proprio decreto, definisce con altro  proprio  decreto,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, i criteri generali  per  la  programmazione
          degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
          obiettivi di massima: 
                a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
          di garantire una idonea capacita' di posti letto  anche  in
          quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture  non  sono
          in grado di soddisfare le domande di ricovero; 
                b) sostituzione del 20 per cento dei  posti  letto  a
          piu' elevato degrado strutturale; 
                c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti  letto
          che   presentano   carenze   strutturali    e    funzionali
          suscettibili di integrale recupero con adeguate  misure  di
          riadattamento; 
                d) conservazione in efficienza del  restante  50  per
          cento dei posti letto, la  cui  funzionalita'  e'  ritenuta
          sufficiente; 
                e)   completamento    della    rete    dei    presidi
          poliambulatoriali extraospedalieri  ed  ospedalieri  diurni
          con contemporaneo intervento  su  quelli  ubicati  in  sede
          ospedaliera secondo le specificazioni di cui  alle  lettere
          a), b), c); 
                f)  realizzazione  di  140.000  posti  in   strutture
          residenziali, per anziani che non possono essere  assistiti
          a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e  che
          richiedono  trattamenti  continui.   Tali   strutture,   di
          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standards  che
          saranno emanati a norma  dell'articolo  5  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833  ,  devono  essere  integrate  con  i
          servizi sanitari e sociali di distretto e  con  istituzioni
          di ricovero e cura in grado di provvedere  al  riequilibrio
          di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla  base  di
          standards  dimensionali,  possono  essere  ricavate   anche
          presso aree e spazi resi  disponibili  dalla  riduzione  di
          posti-letto ospedalieri; 
                g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
          delle strutture sanitarie; 
                h)  potenziamento  delle  strutture   preposte   alla
          prevenzione con particolare riferimento  ai  laboratori  di
          igiene  e  profilassi   e   ai   presidi   multizonali   di
          prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali  ed
          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria; 
                i) conservazione all'uso pubblico dei beni  dismessi,
          il  cui  utilizzo  e'  stabilito  da  ciascuna  regione   o
          provincia autonoma con propria determinazione. 
              3. Il secondo decreto  di  cui  al  comma  2  definisce
          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
          dall'Agenzia   per   gli   interventi   straordinari    nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle
          universita'   nell'ambito    dell'edilizia    universitaria
          ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni,  anche  a
          valere sulle risorse del Fondo investimenti  e  occupazione
          (FIO). 
              4. Le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano   predispongono,   entro   quattro    mesi    dalla
          pubblicazione del decreto di cui al comma 3,  il  programma
          degli interventi di cui chiedono il  finanziamento  con  la
          specificazione dei progetti da realizzare. Sulla  base  dei
          programmi  regionali  o  provinciali,  il  Ministro   della
          sanita'  predispone  il  programma  nazionale   che   viene
          sottoposto all'approvazione del CIPE. 
              5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
          il CIPE determina le quote di mutuo che  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano possono  contrarre
          nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla  scadenza
          dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il  programma
          nazionale  di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il  triennio
          1988-1990 il limite massimo  complessivo  dei  mutui  resta
          determinato in lire 10.000 miliardi,  in  ragione  di  lire
          3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire  3.500  miliardi  per
          ciascuno degli anni  1989  e  1990.  Le  stesse  regioni  e
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  presentano  in
          successione temporale i progetti suscettibili di  immediata
          realizzazione. I progetti  sono  sottoposti  al  vaglio  di
          conformita'  del  Ministero  della  sanita',   per   quanto
          concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con  il
          programma  nazionale,  e  all'approvazione  del  CIPE   che
          decide,  sentito  il  Nucleo   di   valutazione   per   gli
          investimenti pubblici. 
              5-bis. Dalla data del  30  novembre  1993,  i  progetti
          attuativi del programma di cui al  comma  5,  con  la  sola
          esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE  e  di  quelli
          gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
          per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
          per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
          presentati dagli enti di  cui  all'articolo  4,  comma  15,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 412,  sono  approvati  dai
          competenti organi  regionali,  i  quali  accertano  che  la
          progettazione  esecutiva,   ivi   compresa   quella   delle
          Universita' degli studi con policlinici a gestione  diretta
          nonche' degli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico di loro competenza territoriale,  sia  completa
          di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella  sua
          completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
          necessari  per  l'esecuzione  dell'opera;  essi   accertano
          altresi' la conformita' dei progetti esecutivi  agli  studi
          di fattibilita'  approvati  dal  Ministero  della  sanita'.
          Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di  interventi,
          i competenti organi regionali verificano  la  coerenza  con
          l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
          autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15,  della
          legge 30 dicembre 1991, n.  412,  presentano  al  CIPE,  in
          successione temporale, istanza  per  il  finanziamento  dei
          progetti, corredata dai provvedimenti della  loro  avvenuta
          approvazione, da un programma temporale  di  realizzazione,
          dalla dichiarazione che  essi  sono  redatti  nel  rispetto
          delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards
          ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria  e  che
          sono dotati di copertura per l'intero progetto o per  parti
          funzionali dello stesso. 
              6. L'onere di  ammortamento  dei  mutui  e'  assunto  a
          carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello  stato
          di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di  lire
          330 miliardi per l'anno 1989 e di  lire  715  miliardi  per
          l'anno 1990. 
              7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi  banditi
          dal  Servizio  sanitario  nazionale  e'  elevato,  per   il
          personale laureato  che  partecipi  a  concorsi  del  ruolo
          sanitario, a  38  anni,  per  un  periodo  di  tre  anni  a
          decorrere dal 1° gennaio 1988.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7-quinquies del decreto
          legislativo 10  febbraio  2009,  n.  5  (Misure  urgenti  a
          sostegno  dei  settori  industriali   in   crisi,   nonche'
          disposizioni  in   materia   di   produzione   lattiera   e
          rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario): 
              «Art. 7-quinquies. Fondi. 
              1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi
          urgenti  e  indifferibili,  con  particolare  riguardo   ai
          settori dell'istruzione  e  agli  interventi  organizzativi
          connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni
          di euro. 
              2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1  e'  disposto
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
          il quale sono individuati gli interventi da finanziare e  i
          relativi importi, indicando ove necessario le modalita'  di
          utilizzo delle risorse. 
              3. Una quota del fondo di  cui  all'articolo  1,  comma
          343, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  pari  a  400
          milioni di euro, e' trasferita per l'anno 2009 al fondo  di
          cui al comma 1 del  presente  articolo.  La  dotazione  del
          fondo di cui al citato articolo 1, comma 343,  della  legge
          n. 266 del 2005 e' incrementata,  nell'anno  2012,  di  400
          milioni di euro. 
              4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni
          di euro per l'anno 2009, si provvede con le risorse di  cui
          al primo periodo del comma  3.  Agli  oneri  derivanti  dal
          secondo periodo del comma 3, pari a 400 milioni di euro per
          l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 61, comma
          1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al  Fondo
          per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno. 
              5. In aggiunta  a  quanto  previsto  dal  comma  8  del
          presente articolo, dall' articolo 8, comma 1,  lettera  a),
          terzo periodo, nonche' dall'  articolo  11,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,  sino
          all'emanazione del decreto previsto dall' articolo 1, comma
          848, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e  successive
          modificazioni, con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, la dotazione del Fondo di  garanzia  di  cui
          all' articolo 15 della legge 7 agosto 1997,  n.  266,  puo'
          essere  incrementata  anche  mediante   l'assegnazione   di
          risorse rientranti nella dotazione del Fondo per la finanza
          d'impresa ai sensi del  comma  847  dell'articolo  1  della
          citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, e
          riguardanti: 
                a) le risorse destinate alle  imprese  innovative  ai
          sensi dell'articolo 106 della legge 23  dicembre  2000,  n.
          388, e successive modificazioni,  gestita  da  Mediocredito
          Centrale sul conto di tesoreria n. 23514; 
                b) le risorse del Fondo rotativo  nazionale  per  gli
          interventi nel capitale di rischio, di cui all' articolo 4,
          comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, depositate
          sul  conto  corrente  n.  22047  di   tesoreria   centrale,
          intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e
          dello sviluppo d'impresa Spa. Le risorse di cui al presente
          comma possono essere reintegrate con decreto  del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  a  valere  sulle  eventuali
          disponibilita' del Fondo di garanzia di cui  all'  articolo
          15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. 
              6. Le disponibilita' dei conti di tesoreria accesi  per
          gli interventi di cui alle lettere a) e b) sono  trasferite
          al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui
          all' articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n.  266,  negli
          importi indicati dal decreto di cui al medesimo comma 5. 
              7. Le risorse versate all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.2.1.2,
          da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'
          articolo 1, commi  343,  344,  345-bis,  345-decies,  della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 3, comma 2,
          del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono
          essere  destinate  annualmente  ad  apposita   contabilita'
          speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio
          dello Stato negli anni  successivi,  per  essere  destinate
          agli interventi previsti a legislazione vigente. 
              8.  La  dotazione  del  Fondo  di   garanzia   di   cui
          all'articolo 15 della legge  7  agosto  1997,  n.  266,  in
          aggiunta a  quanto  previsto  ai  sensi  del  comma  5  del
          presente  articolo,  nonche'  dell'articolo  8,  comma   1,
          lettera a), terzo periodo, e dall' articolo  11,  comma  5,
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e'
          incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni  di  euro,  per
          l'anno 2011 di 300 milioni di  euro,  nonche',  per  l'anno
          2012,  di  ulteriori  500  milioni  di  euro.  Agli   oneri
          derivanti dal presente comma, pari a 200  milioni  di  euro
          per l'anno 2010, a 300 milioni di euro per l'anno 2011 e  a
          500 milioni di euro per l'anno 2012, si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
          n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate,  per
          i medesimi anni. 
              9.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              10. All'articolo 18,  comma  1,  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  la  lettera  b-bis)   e'
          sostituita dalla seguente: 
              «b-bis) al Fondo strategico per  il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri». 
              11. La dotazione finanziaria del Fondo  strategico  per
          il  Paese  a  sostegno  dell'economia  reale  di  cui  all'
          articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, come prevista in  forza  della
          delibera   del   Comitato    interministeriale    per    la
          programmazione   economica   del   6   marzo    2009,    e'
          corrispondentemente rideterminata tenendo conto  di  quanto
          previsto ai sensi del comma 4, secondo periodo, e del comma
          8,  secondo  periodo,  del   presente   articolo,   nonche'
          dell'articolo 7-octies. 
              12. In relazione a future assegnazioni di diritti d'uso
          di frequenze radio o di risorse di numerazione, per  l'anno
          2009 la quota del  20  per  cento  delle  maggiori  entrate
          conseguenti alle  assegnazioni  medesime,  al  netto  delle
          somme corrisposte dagli operatori  come  contributi  per  i
          diritti d'uso delle frequenze nonche' degli importi stimati
          nei saldi di finanza pubblica,  e'  riassegnata,  entro  un
          mese dalla data in  cui  le  stesse  sono  disponibili,  ad
          appositi capitoli dello stato di previsione  del  Ministero
          dello sviluppo economico per far fronte  alle  esigenze  di
          razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture  di  reti
          di comunicazione  elettronica,  agli  oneri  amministrativi
          relativi alla gestione delle gare  di  affidamento  nonche'
          per l'incremento del Fondo per il passaggio al digitale  di
          cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296.». 
              - La legge 9 aprile 2009, n. 33, reca: «Conversione  in
          legge, con modificazioni,  del  decreto-legge  10  febbraio
          2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno  dei  settori
          industriali in crisi.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 32,  comma  1,  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti
          per la stabilizzazione finanziaria): 
              «Art. 32. Disposizioni in materia  di  finanziamento  e
          potenziamento delle infrastrutture. 
              Nello  stato  di   previsione   del   Ministero   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  e'  istituito  il  "Fondo
          infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere  di
          interesse strategico" con una dotazione di 930 milioni  per
          l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
          dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono  assegnate  dal
          CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere
          ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo  2,  commi
          232, 233 e 234, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
          nonche' ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA. 
              2 - 18 (omissis).». 
              - La legge 15 luglio 2011, n.111  reca:«Conversione  in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98 recante disposizioni urgenti per  la  stabilizzazione
          finanzia.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  21,  comma  5,
          lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge  di
          contabilita' e finanza pubblica): 
              «Art. 21.Bilancio di previsione. 
              1 - 4 (omissis). 
              5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese   si
          ripartiscono in: 
                a) (omissis). 
                b) spese rimodulabili. 
              6 - 18 (omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 361, della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio  annuale  e   pluriennale   dello
          Stato-legge finanziaria 2008): 
              «361. Per le  transazioni  da  stipulare  con  soggetti
          talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o  da  anemie
          ereditarie,   emofilici    ed    emotrasfusi    occasionali
          danneggiati  da  trasfusione  con  sangue  infetto   o   da
          somministrazione di  emoderivati  infetti  e  con  soggetti
          danneggiati  da   vaccinazioni   obbligatorie   che   hanno
          instaurato azioni di risarcimento danni  tuttora  pendenti,
          e' autorizzata la spesa di 180  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2008.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8  della  legge  5
          giugno  2003,  n.  131  (  Disposizioni  per  l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost.  18  ottobre
          2001, n. 3.): 
              «Art.   8.   Attuazione   dell'articolo    120    della
          Costituzione sul potere sostitutivo. 
              1. Nei casi e per le finalita'  previsti  dall'articolo
          120, secondo comma, della Costituzione, il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
          per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
          locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
          adottare  i  provvedimenti  dovuti  o  necessari;   decorso
          inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio  dei   ministri,
          sentito l'organo  interessato,  su  proposta  del  Ministro
          competente o del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adotta i provvedimenti necessari, anche  normativi,  ovvero
          nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
          dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
          della Regione interessata al provvedimento. 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie  e  del  Ministro   competente   per   materia.
          L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo le  finalita'  tutelate  dall'articolo  120  della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112. ».