Art. 4 
 
Integrazione delle  risorse  finanziarie  per  il  potenziamento,  la
  ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie. 
 
  1. Al  fine  di  ((  fronteggiare  ))  il  sovrappopolamento  degli
istituti presenti sul  territorio  nazionale,  per  l'anno  2011,  e'
autorizzata la spesa di euro  57.277.063  per  le  esigenze  connesse
all'adeguamento,  potenziamento  e   alla   messa   a   norma   delle
infrastrutture penitenziarie. 
  2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985,  n.  222,
relativamente alla quota destinata allo  Stato  dell'otto  per  mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47, secondo comma ,
          della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti
          e beni ecclesiastici in Italia e per il  sostentamento  del
          clero cattolico in servizio nelle diocesi): 
              «Art. 47. 
              1. (omissis). 
              A decorrere dall'anno finanziario 1990 una  quota  pari
          all'otto per mille dell'imposta sul reddito  delle  persone
          fisiche,  liquidata   dagli   uffici   sulla   base   delle
          dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a  scopi  di
          interesse sociale  o  di  carattere  umanitario  a  diretta
          gestione  statale  e,  in  parte,  a  scopi  di   carattere
          religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. 
              3 - 5 (omissis).».