Art. 4 Sospensione dell'utilizzo degli impianti di piante madri 1. Gli impianti di piante madri per poter essere certificati devono essere sottoposti a campionamento ed analisi ufficiali nel rispetto dei tempi e delle scadenze previste all'allegato I del decreto ministeriale 7 luglio 2006. 2. Qualora un impianto di cui al comma precedente, giunto alle scadenze previste all'allegato I del decreto ministeriale 7 luglio 2006, non e' oggetto di utilizzazione, puo' usufruire di una proroga dei termini per una sola annualita'. 3. Il responsabile del campo di piante madri deve comunque inserire l'impianto nella denuncia annuale e deve altresi' segnalare, prima del periodo dei controlli, che non sono state effettuate le analisi previste in quanto non intende utilizzare l'impianto medesimo. 4. Per la campagna in questione l'impianto non viene autorizzato per il prelievo di materiale di moltiplicazione e resta quindi «sospeso». 5. L'impianto di piante madri tenuto «sospeso» secondo le procedure di cui ai commi precedenti, puo' essere riammesso al controllo ed alla certificazione solo a seguito della effettuazione delle analisi fitosanitarie previste e nel rispetto del biennio di controllo indicato dalle norme sugli organismi nocivi di quarantena di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.