Art. 4 
 
 
      Sospensione dell'utilizzo degli impianti di piante madri 
 
  1. Gli impianti di piante madri per poter essere certificati devono
essere sottoposti a campionamento ed analisi ufficiali  nel  rispetto
dei tempi e  delle  scadenze  previste  all'allegato  I  del  decreto
ministeriale 7 luglio 2006. 
  2. Qualora un impianto di cui  al  comma  precedente,  giunto  alle
scadenze previste all'allegato I del decreto  ministeriale  7  luglio
2006, non e' oggetto di utilizzazione, puo' usufruire di una  proroga
dei termini per una sola annualita'. 
  3. Il responsabile del campo di piante madri deve comunque inserire
l'impianto nella denuncia annuale e deve  altresi'  segnalare,  prima
del periodo dei controlli, che non sono state effettuate  le  analisi
previste in quanto non intende utilizzare l'impianto medesimo. 
  4. Per la campagna in questione l'impianto  non  viene  autorizzato
per il prelievo  di  materiale  di  moltiplicazione  e  resta  quindi
«sospeso». 
  5. L'impianto di piante madri tenuto «sospeso» secondo le procedure
di cui ai commi precedenti, puo' essere  riammesso  al  controllo  ed
alla certificazione solo a seguito della effettuazione delle  analisi
fitosanitarie previste  e  nel  rispetto  del  biennio  di  controllo
indicato dalle norme sugli organismi nocivi di quarantena di  cui  al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.