Art. 5 
 
 
            Certificati di analisi e documenti accessori 
 
  1. Entro il 30 giugno di ogni anno, secondo le  modalita'  indicate
all'allegato 2 al presente decreto,  il  responsabile  del  campo  di
piante madri presenta al servizio di  controllo,  il  certificato  di
analisi, recante la firma del responsabile dell'analisi e la data del
rilascio, integrato  con  le  seguenti  informazioni,  riportate  sul
certificato medesimo o in un documento allegato: 
  il riferimento al campo di piante madri sottoposto a test; 
  la data del prelievo; 
  il nome di chi ha effettuato il prelievo; 
  il numero di piante sottoposte a prelievo; 
  il numero di piante per campione, nel caso di campione pool; 
  il codice del campione; 
  informazioni che consentano il collegamento tra campione e pianta o
le piante del campione pool da cui e' stato prelevato; 
  il laboratorio che ha effettuato l'analisi con test ELISA; 
  il protocollo di analisi  seguito  con  specifica  degli  antisieri
utilizzati. 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
analisi delle piante madri  effettuate  precedentemente  all'adozione
del presente decreto; in tal caso, l'intervallo di cinque o sei anni,
rispettivamente per gli impianti di categoria  «Iniziale»  e  «Base»,
decorrono dalla data di rilascio del  certificato  di  analisi  e  la
comunicazione al servizio di controllo puo' essere priva dei seguenti
elementi: 
  codice del campione; 
  nome di chi ha effettuato il prelievo; 
  la data del prelievo, fermo restando  l'obbligo  di  citare  almeno
l'anno e il mese del campionamento.