Art. 5 Certificati di analisi e documenti accessori 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, secondo le modalita' indicate all'allegato 2 al presente decreto, il responsabile del campo di piante madri presenta al servizio di controllo, il certificato di analisi, recante la firma del responsabile dell'analisi e la data del rilascio, integrato con le seguenti informazioni, riportate sul certificato medesimo o in un documento allegato: il riferimento al campo di piante madri sottoposto a test; la data del prelievo; il nome di chi ha effettuato il prelievo; il numero di piante sottoposte a prelievo; il numero di piante per campione, nel caso di campione pool; il codice del campione; informazioni che consentano il collegamento tra campione e pianta o le piante del campione pool da cui e' stato prelevato; il laboratorio che ha effettuato l'analisi con test ELISA; il protocollo di analisi seguito con specifica degli antisieri utilizzati. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle analisi delle piante madri effettuate precedentemente all'adozione del presente decreto; in tal caso, l'intervallo di cinque o sei anni, rispettivamente per gli impianti di categoria «Iniziale» e «Base», decorrono dalla data di rilascio del certificato di analisi e la comunicazione al servizio di controllo puo' essere priva dei seguenti elementi: codice del campione; nome di chi ha effettuato il prelievo; la data del prelievo, fermo restando l'obbligo di citare almeno l'anno e il mese del campionamento.