Art. 9 Prima denuncia di impianti di piante madri di categoria «Iniziale» per la produzione di materiale di categoria «Base» 1. Per i cloni di nuova iscrizione al Registro nazionale delle varieta' di viti e' consentito realizzare un impianto di piante madri per la produzione di materiale di moltiplicazione della categoria «Base» contestualmente alla prima denuncia del primo impianto di piante madri per la produzione di materiale di moltiplicazione di categoria «Iniziale», utilizzando piante della stessa categoria «Iniziale». 2. A detti impianti per la produzione di materiale di categoria «Base» si applicano le medesime condizioni indicate all'art. 8 per i nuovi impianti di piante madri di categoria «Iniziale».