Art. 9 
 
Prima denuncia di impianti di piante madri  di  categoria  «Iniziale»
  per la produzione di materiale di categoria «Base» 
    
  1. Per i cloni di nuova  iscrizione  al  Registro  nazionale  delle
varieta' di viti e' consentito realizzare un impianto di piante madri
per la produzione di materiale  di  moltiplicazione  della  categoria
«Base» contestualmente alla prima  denuncia  del  primo  impianto  di
piante madri per la produzione di  materiale  di  moltiplicazione  di
categoria  «Iniziale»,  utilizzando  piante  della  stessa  categoria
«Iniziale». 
  2. A detti impianti per la produzione  di  materiale  di  categoria
«Base» si applicano le medesime condizioni indicate all'art. 8 per  i
nuovi impianti di piante madri di categoria «Iniziale».