Art. 3 
 
  1. Gli interventi di cui al  precedente  art.  1  sono  subordinati
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252. 
  2. La stipula del contratto, e' subordinata alla verifica da  parte
dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato  dei  seguenti
elementi: 
    attualita'  dei  requisiti  e  dei  contenuti  di  innovazione  e
complessiva validita' del progetto  ovvero  necessita'  di  apportare
modifiche o integrazioni a cio' funzionali; 
    persistenza  dei  requisiti   soggettivi   e   di   affidabilita'
economico-finanziaria dei proponenti; 
  3. Ove le attivita' progettuali risultino concluse, la stipula  del
contratto  e'  subordinata  alla  verifica,  da  parte   dell'esperto
scientifico  e  dell'istituto  convenzionato,  della  validita'   dei
risultati conseguiti  e  della  regolarita'  delle  attivita'  svolte
nonche', per i progetti proposti da Grandi Imprese, del  mantenimento
dell'effetto  di  incentivazione  dell'aiuto  pubblico  di  cui  alla
vigente disciplina comunitaria in materia  di  Aiuti  di  Stato  alla
Ricerca. 
  4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5  del  decreto  ministeriale  8
agosto 2000, n. 593, e'  data  facolta'  al  soggetto  proponente  di
richiedere  una  anticipazione  per  un  importo  massimo   del   30%
dell'intervento concesso. Ove  detta  anticipazione  sia  concessa  a
soggetti privati la stessa dovra' essere  garantita  da  fideiussione
bancaria o polizza assicurativa di pari importo. 
  5. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e'
fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo. 
  6. La durata del finanziamento  e'  stabilita  in  un  periodo  non
superiore a dieci anni decorrente dalla data  del  presente  decreto,
comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino  ad  un
massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento  (suddiviso  in
rate semestrali con scadenza il primo gennaio e primo luglio di  ogni
anno) non puo' superare la durata suddetta e si conclude  alla  prima
scadenza semestrale solare successiva all'effettiva  conclusione  del
progetto di ricerca e/o formazione. 
  Le rate dell'ammortamento sono semestrali,  costanti,  posticipate,
comprensive di capitale ed interessi con  scadenza  primo  gennaio  e
primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la  seconda
scadenza semestrale solare successiva all'effettiva  conclusione  del
progetto. Ai fini di quanto sopra si considera quale  primo  semestre
intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto. 
  7. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornira' alla banca,
ai fini della  stipula  del  contratto  di  finanziamento,  il  costo
ammesso e la relativa quota di contributo. 
  8. La durata del progetto potra' essere maggiorata fino a  12  mesi
per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione  delle
attivita' poste  in  essere  dal  contratto,  fermo  restando  quanto
stabilito al comma 5.