Art. 5 Determinazione e ammissibilita' dei costi 1. Le spese ammissibili alle agevolazioni, ai sensi del decreto ministeriale del 2.1.2008 recante l'adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 593/2000 alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01 e relativa nota esplicativa del 15 maggio 2008, riferite sia ad attivita' di ricerca industriale, sia ad attivita' di sviluppo sperimentale, comprendono: a. spese di personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all'attivita' di ricerca di cui al progetto, che risulti, in rapporto col soggetto beneficiario dei contributi, dipendente a tempo indeterminato o determinato e/o lavoratore parasubordinato, e/o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio che preveda attivita' di formazione attraverso la partecipazione al progetto); b. costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile; c. costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attivita' di ricerca; d. spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca, imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato. Tali spese dovranno essere valorizzate in una percentuale del costo del personale che sia adeguatamente supportata dalla contabilita' aziendale (generale e analitica) e comunque non eccedente il 50% delle spese di personale. Tale incidenza sara' determinata in base al rapporto esistente tra le spese generali aziendali (riconducibili ad attivita' di ricerca e sviluppo) e il costo del personale (dipendente e non dipendente), sulla base dei dati contabili relativi all'esercizio di riferimento durante il quale e' stato svolto il progetto di ricerca; e. altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attivita' di ricerca, costi di fidejussione e di informazione e pubblicita'; 2. Le spese ammissibili alle agevolazioni, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 593/2000, riferite ad attivita' di formazione comprendono: a. costo del personale docente (max 10% del costo dell'intervento formativo); b. spesa di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione; c. altre spese correnti (materiali, forniture, informazione e pubblicita', etc.); d. strumenti e attrezzature di nuovo acquisto per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione; e. costi di servizi di consulenza, per una quota comunque non superiore al 5% del costo delle attivita' di formazione; f. costo dei destinatari della formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi sovvenzionati. 3. I costi afferenti le diverse tipologie di spesa sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono, invece, comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.