Art. 5 
 
 
              Determinazione e ammissibilita' dei costi 
 
  1. Le spese ammissibili alle agevolazioni,  ai  sensi  del  decreto
ministeriale del 2.1.2008 recante  l'adeguamento  delle  disposizioni
del decreto ministeriale  593/2000  alla  Disciplina  comunitaria  in
materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01 e relativa  nota  esplicativa
del 15 maggio 2008, riferite sia ad attivita' di ricerca industriale,
sia ad attivita' di sviluppo sperimentale, comprendono: 
    a. spese di personale (ricercatori, tecnici, ed  altro  personale
ausiliario adibito all'attivita' di ricerca di cui al  progetto,  che
risulti,  in  rapporto  col  soggetto  beneficiario  dei  contributi,
dipendente  a  tempo  indeterminato  o  determinato  e/o   lavoratore
parasubordinato, e/o titolare di borsa di dottorato, o di assegno  di
ricerca, o di borsa di studio che  preveda  attivita'  di  formazione
attraverso la partecipazione al progetto); 
    b. costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e  per
il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se  gli
strumenti e le attrezzature non sono utilizzati  per  tutto  il  loro
ciclo  di  vita  per  il  progetto  di  ricerca,   sono   considerati
ammissibili unicamente i costi di  ammortamento  corrispondenti  alla
durata del progetto di ricerca, calcolati secondo  i  principi  della
buona prassi contabile; 
    c. costi dei servizi  di  consulenza  e  di  servizi  equivalenti
utilizzati esclusivamente ai fini dell'attivita' di ricerca; 
    d.  spese  generali  supplementari  derivanti  direttamente   dal
progetto di ricerca, imputate con  calcolo  pro-rata  all'operazione,
secondo un metodo equo  e  corretto  debitamente  giustificato.  Tali
spese dovranno essere valorizzate in una percentuale  del  costo  del
personale  che  sia  adeguatamente  supportata   dalla   contabilita'
aziendale (generale e analitica) e  comunque  non  eccedente  il  50%
delle spese di personale. Tale incidenza sara' determinata in base al
rapporto esistente tra le spese generali aziendali (riconducibili  ad
attivita' di ricerca e sviluppo) e il costo del personale (dipendente
e  non  dipendente),  sulla  base   dei   dati   contabili   relativi
all'esercizio di riferimento durante il  quale  e'  stato  svolto  il
progetto di ricerca; 
    e.  altri  costi  di  esercizio,  inclusi  costi  di   materiali,
forniture e prodotti analoghi,  sostenuti  direttamente  per  effetto
dell'attivita' di ricerca, costi di fidejussione e di informazione  e
pubblicita'; 
  2. Le spese ammissibili alle agevolazioni, ai  sensi  dell'art.  8,
comma 4, del decreto ministeriale 593/2000, riferite ad attivita'  di
formazione comprendono: 
    a. costo del personale docente (max 10% del costo dell'intervento
formativo); 
    b. spesa di trasferta del personale  docente  e  dei  destinatari
della formazione; 
    c. altre spese correnti  (materiali,  forniture,  informazione  e
pubblicita', etc.); 
    d. strumenti e attrezzature di nuovo acquisto  per  la  quota  da
riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione; 
    e. costi di servizi di consulenza, per  una  quota  comunque  non
superiore al 5% del costo delle attivita' di formazione; 
    f. costo dei destinatari della formazione,  fino  ad  un  massimo
pari al totale degli altri costi sovvenzionati. 
  3. I costi afferenti le diverse tipologie di spesa sono al netto di
I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in  sede  di
presentazione di dichiarazione periodica; sono,  invece,  comprensivi
di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.