Art. 7 
 
 
Modalita' e criteri per l'ammissibilita' e la valutazione delle  idee
                             progettuali 
 
  1. Non sono ammissibili alla valutazione le idee progettuali: 
    a. pervenute al MIUR con modalita' e termini differenti da quelli
indicati all'art. 9 dell'Avviso; 
    b. presentati da soggetti per i quali sia riscontrato il  mancato
possesso dei requisiti di ammissibilita'; 
    c. che non rispettino i vincoli di costo previsti dall'Avviso. 
  2. Le idee  progettuali  saranno  sottoposte,  per  ciascuna  delle
Azioni Integrate dell'Avviso, ad una valutazione comparata, che sara'
affidata ad un panel di esperti indipendenti individuati, nell'ambito
dell'elenco di cui all'art. 7 del Decreto legislativo n. 297/99,  dal
MIUR e dal MATTM congiuntamente all'Agenzia per la  Diffusione  delle
Tecnologie  per  l'Innovazione,  ed   eventualmente   integrati   con
rappresentanti  delle  Regioni  Convergenza  e  delle   Regioni   che
risulteranno  interessate  alla  partecipazione  finanziaria  di  cui
all'Avviso. 
  3. Ai fini di cui al comma 2 del presente  articolo,  il  panel  di
esperti procede a valutare la rispondenza delle idee  progettuali  ai
criteri riportati di seguito: 
    a. qualita' della proposta (max 25 punti) in termini di: 
      - competenza coinvolte, anche attraverso lo sviluppo  di  forme
di collaborazione con universita' ed enti  di  ricerca  in  grado  di
aumentare la proiezione internazionale delle eccellenze locali  e  la
loro potenzialita' di integrazione in ambito europeo; 
      - grado di  innovazione  dei  contenuti  e  delle  metodologie,
tenuto conto dell'articolazione delle attivita' proposte e  del  loro
livello di integrazione; 
      - novita', originalita' e  utilita'  delle  attivita'  e  delle
conoscenze  acquisibili,  con  riferimento   allo   stato   dell'arte
internazionale; 
      - collegamento con altre iniziative finanziate e/o in corso  di
valutazione nell'ambito del PON  "R  &  C"  e/o  di  altri  Programmi
Operativi Regionali; 
      - congruita' economica delle attivita' progettuali proposte; 
      -  capacita'  di  valorizzare   i   risultati   della   ricerca
assicurando   ricadute   economiche   e   la   creazione   di   nuova
imprenditorialita' e nuova occupazione; 
      -  meccanismi  di  governance   e   di   coinvolgimento   degli
stakeholders locali; 
    b.  grado  di  rispondenza  della  proposta,  o  delle   proposte
presentate ai sensi dell'art. 3, comma  5  del  presente  Avviso,  ai
fabbisogni di competitivita' e di crescita espressi dalla Regione  di
riferimento, alle esigenze delle pubbliche amministrazioni  coinvolte
nella fase di sperimentazione e di sviluppo  di  potenziale  "domanda
pubblica", con contestuale capacita' di ricaduta su  altri  ambiti  e
altri territori regionali (max 25 punti); 
    c. rilevanza e significativita' delle  Pubbliche  Amministrazioni
di cui al punto m) del comma 7 del precedente  art.  4  del  presente
Avviso (max 25 punti); 
    d. grado di collegamento organico e coerente con altre azioni  in
corso di finanziamento  o  di  valutazione  proposte  nell'ambito  di
programmi regionali, nazionali e comunitari richiamati nelle premesse
(max 25 punti). 
  4. Sono approvate esclusivamente le proposte che abbiano conseguito
un punteggiocomplessivo di almeno  70  punti  sui  100  conseguibili,
comprensivo di almeno 20 punti per il criterio a., di almeno 15 punti
per il criterio b., di almeno 10 punti per il criterio c., di  almeno
10 punti per il criterio d. 
  5. Le proposte del panel di esperti saranno approvate con  apposito
provvedimento  del  MIUR,  che  sara'  adottato  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro  e  non  oltre  30
giorni dal  termine  per  la  presentazione  delle  idee  progettuali
indicato al successivo art. 9, comma 1, del presente Avviso. 
  6. Con il provvedimento di cui al comma 5 del presente articolo, la
competente Direzione generale  del  MIUR,  per  ciascuna  delle  idee
progettuali giudicate  di  alto  livello  qualitativo  e  strategico,
porra' in essere tutte le piu' idonee procedure per la  presentazione
degli  specifici  progetti   esecutivi,   anche   con   il   supporto
dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione,  e
per la valutazione dei progetti esecutivi stessi. 
  7. La valutazione degli specifici progetti esecutivi sara' condotta
secondo  quanto  previsto  dal  decreto  ministeriale  n.  593/00   e
ss.mm.ii.: in tale quadro,  la  valutazione  tecnico-scientifica  dei
progetti esecutivi sara' affidata allo stesso panel di esperti di cui
al comma 2 del presente articolo limitata, tuttavia, esclusivamente a
verificare la coerenza degli stessi con le relative idee progettuali.