Art. 8 
 
 
                   Progetti di innovazione sociale 
 
  1. Al fine di favorire l'accompagnamento di un'ampia diffusione  di
una cultura innovativa in tema di Smart  Communities,  attraverso  il
diretto coinvolgimento e l'attiva partecipazione delle  piu'  giovani
generazioni delle Regioni della Convergenza,  il  MIUR,  in  aggiunta
alla risorse descritte nel  presente  Avviso,  mette  a  disposizione
ulteriori 40 milioni di euro a carico dell'Asse III del  PON  R  &  C
2007-2013, con copertura a valere sul FESR (50%)  e  sul  FdR  (50%),
destinati al sostegno di "progetti di innovazione sociale", orientati
alla messa a punto di  soluzioni  tecnologicamente  innovative  negli
ambiti indicati al precedente art. 2 del presente Avviso. 
  2. Le risorse sono distribuite in quote da 10 milioni di  euro  per
ciascuna delle 4 Regioni della Convergenza, in  coerenza  con  quanto
previsto dal Protocollo di Intesa firmato in data 25 giugno 2009  dal
Ministro dell'Istruzione, Universita' e  Ricerca  e  i  4  Presidenti
delle predette Regioni. 
  3. I "progetti di  innovazione  sociale"  (di  seguito  "progetti")
debbono avere un costo massimo di 2 milioni di euro e debbono  essere
proposti da giovani residenti nelle 4 Regioni  della  Convergenza  di
eta' non superiore ai 30 anni di  eta'  alla  data  di  chiusura  dei
termini per la presentazione dei "progetti" di cui al successivo art.
9 comma 1, anche costituiti in entita'  no-profit  senza  particolare
vincolo di forma giuridica. 
  4.  I  "progetti"   debbono   prevedere   lo   sviluppo   di   idee
tecnologicamente innovative per la soluzione nel breve-medio  periodo
di  specifiche  problematiche  presenti   nel   tessuto   urbano   di
riferimento, con particolare riguardo agli ambiti indicati  nell'art.
2 del  presente  Avviso,  anche  attraverso  il  trasferimento  nelle
Regioni della Convergenza di "buone  pratiche"  sviluppate  in  altri
territori nazionali. 
  5. I "progetti" debbono essere strutturati sulla base dei  seguenti
elementi, descritti complessivamente in non piu' di 40.000 caratteri: 
    a. una complessiva descrizione delle  attivita'  progettuali  che
evidenzi le idee tecnologiche individuate,  le  problematiche  urbane
alla cui soluzione sono  rivolte  e  le  eventuali  "buone  pratiche"
esistenti  a  livello  nazionale  trasferite  nelle   Regioni   della
Convergenza; 
    b.  le  competenze  e  l'impegno  dei  soggetti  coinvolti  nelle
attivita' progettuali; 
    c. il programma temporale delle attivita'; 
    d. la descrizione dei costi previsti; 
    e. la capacita' di auto-sostenibilita'  nel  medio-lungo  periodo
delle soluzioni previste, attraverso la elaborazione di uno specifico
business-plan delle attivita' post-progettuali; 
  6. Per la determinazione e  ammissibilita'  dei  costi  si  applica
quanto previsto al precedente art. 5 del presente Avviso. I  progetti
dovranno prevedere il completamento delle attivita',  da  realizzarsi
esclusivamente nelle Regioni della Convergenza, entro  il  30  maggio
2015. 
  7. I "progetti", ritenuti  ammissibili  alla  fase  di  valutazione
secondo le modalita' di cui al comma 1 dell'art. 7, sono valutati dal
panel di esperti di cui al precedente art. 7, comma 2,  del  presente
Avviso secondo i seguenti criteri di valutazione: 
    a. qualita' delle attivita' progettuali proposte, in  termini  di
innovativa' e originalita' delle soluzioni tecnologiche  proposte,  e
in  termini  di  coerente  capacita'  di  dare  risposte  positive  e
fattibili alle problematiche individuate (max 30 punti); 
    b. congruita'  economica  delle  attivita'  progettuali  (max  30
punti); 
    c.  rilevanza   del   business-plan   relativo   alle   attivita'
post-progettuali, in  termini  di  necessaria  auto-sostenibilita'  e
capacita' strutturale nel medio-lungo periodo (max 30 punti). 
  8. I "progetti" che conseguono il punteggio minimo di 60 punti  sui
90 conseguibili, comprensivo di almeno 20 punti per il  criterio  a.,
di almeno 15 punti per il criterio b., di  almeno  15  punti  per  il
criterio c., sono approvati con  decreto  ministeriale  entro  e  non
oltre 30 giorni dal termine di presentazione  di  cui  al  successivo
art. 9 del presente Avviso. 
  9. Ai "progetti" di cui al precedente comma 8  e'  riconosciuto  un
cofinanziamento  pari  all'80%  dei  costi   giudicati   ammissibili,
riconoscendo all'avvio delle attivita' una prima erogazione  pari  al
50% del  cofinanziamento  concesso.  Le  successive  erogazioni  sono
riconosciute dietro presentazione e approvazione da parte del MIUR di
Stati di Avanzamento Lavori, secondo regole  e  tempistiche  indicate
nel decreto ministeriale di cui al precedente comma  8  del  presente
articolo. Lo stesso decreto conterra' altresi' modalita' e regole per
la verifica e il monitoraggio delle  attivita'  svolte  e  dei  costi
sostenuti.