Art. 2 
 
 
Validita'  dei  diplomi  dei  corsi  sperimentali  di  ordinamento  e
                              struttura 
 
  1. Con il decreto ministeriale che  individua,  per  gli  esami  di
Stato  dell'anno  scolastico  2011/2012,  la  materia  oggetto  della
seconda prova scritta e le materie assegnate  ai  commissari  esterni
per ciascun indirizzo di studio, di  ordinamento  e  sperimentale  di
ordinamento e struttura, sono indicati gli istituti presso i quali si
svolgono gli esami di Stato e i titoli che si conseguono  al  termine
di detti corsi. 
  2.  Il  diploma  conseguito  al  termine  di  un  corso  di  studio
quinquennale   ad   indirizzo   artistico   e'   comprensivo    anche
dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1
della legge 11 dicembre 1969, n. 910  e  valido  per  l'iscrizione  a
qualsiasi facolta' universitaria. 
  3. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai  sensi
dell'art. 278 del decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297  e
confermati dall'art. 1, primo  comma,  del  decreto  ministeriale  26
giugno 2000, n. 234, hanno valore pari a quelli che si  conseguono  a
conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.