Art. 3 Sperimentazioni di solo ordinamento 1. Negli istituti che attuano sperimentazioni «autonome» di solo ordinamento «non assistite» (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni «assistite» (dette anche coordinate) le prove si svolgono secondo le modalita' previste per le classi dei corsi ordinari e vertono sulle discipline ed i relativi programmi di insegnamento, indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 2, comma 1 e sulle restanti individuate dal Consiglio di classe secondo le indicazioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 17 gennaio 2007, n. 6, recante modalita' e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado. 2. Nei predetti istituti i candidati esterni, nella domanda di partecipazione agli esami, devono dichiarare se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari. 3. Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano Nazionale Informatica nei licei scientifici) la prova di esame verte sui contenuti specifici di tale materia. 4. Per la sperimentazione di prosecuzione dello studio della lingua straniera nei licei classici e negli istituti tecnici, nonche' per le sperimentazioni consistenti nell'aggiunta di una seconda lingua straniera nei licei scientifici e negli istituti tecnici, la lingua straniera puo' essere oggetto d'esame, sia in sede di terza prova scritta che di colloquio, se nella Commissione risulta presente il docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della o delle lingue straniere interessate.