Art. 6 
 
 
              Adempimenti preliminari delle Commissioni 
 
  1. Nelle  scuole  legalmente  riconosciute,  in  cui  continuano  a
funzionare corsi ai sensi dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge
5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla  legge  3
febbraio  2006,  n.  27,  abbinate  a  classi  di  scuola  statale  o
paritaria, le Commissioni si insediano due giorni  prima  dell'inizio
delle prove scritte per operare un  diretto  riscontro  dei  progetti
sperimentali attuati. A tal fine le Commissioni procedono ai seguenti
adempimenti: 
    esame del documento del Consiglio di classe previsto dal comma  2
dell'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  23  luglio
1998, n. 323, con  particolare  riferimento  ai  contenuti  specifici
della sperimentazione ed ai risultati  raggiunti  in  relazione  agli
obiettivi prefissati; 
    riscontro   di   eventuali   lavori   realizzati   dagli   alunni
singolarmente o in gruppo; 
    esame di tutti gli atti relativi allo  scrutinio  finale  e  alla
carriera  scolastica  di  ciascun  alunno,   rilevata   dal   credito
scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio. 
  2. Parimenti, nelle scuole statali e paritarie, per gli adempimenti
di cui al precedente comma, le Commissioni si  insediano  due  giorni
prima dell'inizio delle prove scritte.