Art. 2 
 
  1. I cani di  proprieta'  di  persone  residenti  nei  territori  a
rischio  sono  sottoposti  a  vaccinazione  antirabbica  precontagio,
secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato. 
  2. E' consigliata la vaccinazione antirabbica precontagio di gatti,
furetti e  di  altri  animali  da  compagnia  appartenenti  a  specie
sensibili, presenti nei territori a rischio. 
  3. Al fine di assicurare il celere svolgimento delle operazioni  di
vaccinazione dei  cani  di  proprieta',  le  regioni  e  le  province
autonome  interessate,  previo  accordo  con  gli  Ordini  veterinari
provinciali,   possono   avvalersi   anche   di   veterinari   liberi
professionisti. 
  4. I costi relativi alle vaccinazioni  di  cui  all'art.  1  ed  al
presente articolo sono a carico dei proprietari degli animali.