Art. 2 1. I cani di proprieta' di persone residenti nei territori a rischio sono sottoposti a vaccinazione antirabbica precontagio, secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato. 2. E' consigliata la vaccinazione antirabbica precontagio di gatti, furetti e di altri animali da compagnia appartenenti a specie sensibili, presenti nei territori a rischio. 3. Al fine di assicurare il celere svolgimento delle operazioni di vaccinazione dei cani di proprieta', le regioni e le province autonome interessate, previo accordo con gli Ordini veterinari provinciali, possono avvalersi anche di veterinari liberi professionisti. 4. I costi relativi alle vaccinazioni di cui all'art. 1 ed al presente articolo sono a carico dei proprietari degli animali.