Art. 3 
 
  1. Gli animali di  cui  agli  articoli  1  e  2  sono  condotti  al
guinzaglio, o comunque contenuti in funzione della  specie  e  tenuti
sotto sorveglianza da parte dei detentori. 
  2. Nell'ambito del coordinamento di cui all'art. 8  sono  stabiliti
provvedimenti piu' restrittivi atti a regolamentare  la  circolazione
dei cani, ivi compresa la pratica venatoria. 
  3. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  90  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320,  concernente  il
regolamento di  polizia  veterinaria,  nei  territori  a  rischio  e'
intensificata la lotta al  randagismo  e  i  cani  accalappiati  sono
immediatamente ricoverati presso i canili sanitari.