Art. 3 1. Gli animali di cui agli articoli 1 e 2 sono condotti al guinzaglio, o comunque contenuti in funzione della specie e tenuti sotto sorveglianza da parte dei detentori. 2. Nell'ambito del coordinamento di cui all'art. 8 sono stabiliti provvedimenti piu' restrittivi atti a regolamentare la circolazione dei cani, ivi compresa la pratica venatoria. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, concernente il regolamento di polizia veterinaria, nei territori a rischio e' intensificata la lotta al randagismo e i cani accalappiati sono immediatamente ricoverati presso i canili sanitari.