Art. 4 
 
  1. Nell'ambito dei territori a rischio e' fatto divieto, salvo  per
le persone appositamente  incaricate,  e  debitamente  informate,  di
avvicinare  e  in  qualsiasi  modo  venire  a  contatto  con  animali
selvatici delle specie sensibili, in particolare con le volpi.