Art. 6 
 
  1. Nell'ambito del coordinamento di cui all'art. 8 sono individuate
le zone da sottoporre a campagna di vaccinazione orale  delle  volpi,
secondo le modalita' previste dal rapporto del  Comitato  scientifico
sulla sanita' animale e il benessere animale del 23 ottobre 2002.  In
particolare, nelle aree prive di efficaci barriere naturali, le  zone
di vaccinazione sono calcolate con un raggio di almeno 50  chilometri
a partire dal  fronte  di  avanzamento  della  malattia.  Per  quanto
riguarda le modalita' di spargimento delle esche e'  privilegiata  la
diffusione mediante mezzo aereo.