Art. 6 1. Nell'ambito del coordinamento di cui all'art. 8 sono individuate le zone da sottoporre a campagna di vaccinazione orale delle volpi, secondo le modalita' previste dal rapporto del Comitato scientifico sulla sanita' animale e il benessere animale del 23 ottobre 2002. In particolare, nelle aree prive di efficaci barriere naturali, le zone di vaccinazione sono calcolate con un raggio di almeno 50 chilometri a partire dal fronte di avanzamento della malattia. Per quanto riguarda le modalita' di spargimento delle esche e' privilegiata la diffusione mediante mezzo aereo.