Art. 8 1. Nell'ambito dell'attivita' dell'Unita' centrale di crisi, di cui al decreto del Ministero della salute 7 marzo 2008, e' attivato un coordinamento tra le regioni e le province autonome interessate, il Ministero della salute e il Centro di referenza nazionale per la rabbia con il compito di individuare i territori a rischio, le zone e le modalita' di vaccinazione e le eventuali ulteriori misure di controllo. 2. La vigilanza sull'applicazione delle misure previste dalla presente ordinanza e' assicurata dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti in collaborazione con le forze dell'ordine.