Art. 8 
 
  1. Nell'ambito dell'attivita' dell'Unita' centrale di crisi, di cui
al decreto del Ministero della salute 7 marzo 2008,  e'  attivato  un
coordinamento tra le regioni e le province autonome  interessate,  il
Ministero della salute e il Centro  di  referenza  nazionale  per  la
rabbia con il compito di individuare i territori a rischio, le zone e
le modalita' di vaccinazione  e  le  eventuali  ulteriori  misure  di
controllo. 
  2. La  vigilanza  sull'applicazione  delle  misure  previste  dalla
presente ordinanza e' assicurata dai servizi veterinari delle aziende
sanitarie locali territorialmente competenti in collaborazione con le
forze dell'ordine.