Art. 2 
 
  1. Gli interventi di cui al  precedente  art.  1  sono  subordinati
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252. 
  2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5  del  decreto  ministeriale  8
agosto 2000, n. 593  e'  data  facolta'  al  soggetto  proponente  di
richiedere  una  anticipazione  per  un  importo  massimo   del   30%
dell'intervento concesso. Ove  detta  anticipazione  sia  concessa  a
soggetti privati la stessa dovra' essere  garantita  da  fidejussione
bancaria o polizza assicurativa di pari importo. 
  3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e'
fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo. 
  4. La durata dei finanziamenti  e'  stabilita  in  un  periodo  non
superiore a dieci anni a decorrere dalla data del  presente  decreto,
comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo  fino  ad  un
massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento  (suddiviso  in
rate semestrali con scadenza primo gennaio e  primo  luglio  di  ogni
anno solare) non puo' superare la durata suddetta e si conclude  alla
prima  scadenza   semestrale   solare   successiva   alla   effettiva
conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. 
  5.   Le   rate   dell'ammortamento   sono   semestrali,   costanti,
posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza  primo
gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse  coincide  con
la seconda  scadenza  semestrale  solare  successiva  alla  effettiva
conclusione del progetto. 
  6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero
il semestre solare in cui cade la data del presente decreto. 
  7. La durata di ciascun progetto potra' essere maggiorata fino a 12
mesi per compensare eventuali slittamenti  temporali  nell'esecuzione
delle attivita' poste in essere dal contratto, fermo restando  quanto
stabilito al comma 4.