Art. 50 Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni: (( 0a) all'articolo 143: 1) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprieta' o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilita' o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico-finanziario della concessione. Le modalita' di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice unitamente all'approvazione ai sensi dell'articolo 97 del progetto posto a base di gara, e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione. Nel caso di gara indetta ai sensi dell'articolo 153, le predette modalita' di utilizzazione ovvero di valorizzazione sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito dello studio di fattibilita'»; 2) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le offerte devono dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o piu' istituti finanziatori nel progetto»; )) a) all' articolo 144, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilita' dell'opera.»; b) all'articolo 159, comma 1, lettera a), le parole: «equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione e' stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro».