Art. 47 
 
 
       Riduzione importo «opere d'arte» per i grandi edifici - 
                  modifiche alla legge n. 717/1949 
 
  1. All'articolo 1, della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Le Amministrazioni
dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonche' le  Regioni,  le
Province, i Comuni e tutti gli altri Enti  pubblici,  che  provvedano
all'esecuzione  di  nuove  costruzioni  di  edifici  pubblici  devono
destinare all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte, una  quota
della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle  seguenti
percentuali: 
      due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di
euro ed inferiore a cinque milioni di euro; 
      un per cento per gli importi pari o superiori ad cinque milioni
di euro ed inferiore a venti milioni; 
      0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti  milioni
di euro.»; 
    b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Sono escluse  da
tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici  destinati  ad
uso industriale o di  edilizia  residenziale  pubblica,  sia  di  uso
civile che militare, nonche' gli edifici a qualsiasi  uso  destinati,
che importino una spesa non superiore a un milione di euro.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  agli  edifici
pubblici per i quali, alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, non sia stato  pubblicato  il  bando  per  la  realizzazione
dell'opera d'arte relativa all'edificio. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo  1,  della  legge  29
          luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni (Norme  per
          l'arte negli edifici pubblici). 
              "Art. 1. Le  Amministrazioni  dello  Stato,  anche  con
          ordinamento autonomo, nonche' le Regioni,  le  Province,  i
          Comuni e tutti gli  altri  Enti  pubblici,  che  provvedano
          all'esecuzione di nuove  costruzioni  di  edifici  pubblici
          devono destinare all'abbellimento di essi,  mediante  opere
          d'arte, una quota della spesa totale prevista nel  progetto
          non inferiore alle seguenti percentuali: 
              - due per cento per gli importi pari o superiori ad  un
          milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro; 
              - un per cento per gli  importi  pari  o  superiori  ad
          cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni; 
              - 0,5 per cento per gli  importi  pari  o  superiori  a
          venti milioni di euro. 
              Sono  escluse  da  tale  obbligo   le   costruzioni   e
          ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o  di
          edilizia residenziale  pubblica,  sia  di  uso  civile  che
          militare, nonche' gli edifici a  qualsiasi  uso  destinati,
          che importino una spesa non superiore a un milione di euro. 
              Nei casi  in  cui  edifici  siano  eseguiti  per  lotti
          separati  ed   anche   in   tempi   successivi,   ai   fini
          dell'applicazione della presente legge si ha riguardo  alla
          spesa totale prevista nel progetto. 
              Sono  escluse  da  tale  obbligo   le   costruzioni   e
          ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o  di
          alloggi popolari,  nonche'  gli  edifici  a  qualsiasi  uso
          destinati, che  importino  una  spesa  non  superiore  a  1
          miliardo. 
              A formare la quota del 2 per cento  non  concorrono  le
          somme che eventualmente siano state previste per  opere  di
          decorazione generale. 
          Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione
          in sito di opere d'arte di pittura e  scultura,  il  2  per
          cento  di  cui  sopra  verra'  devoluto   all'acquisto   ed
          all'ordinazione di opere d'arte  mobili  di  pittura  e  di
          scultura, che integrino la decorazione, degli interni.".