(Allegato-art. 1)
 
                               STATUTO 
                DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE 
 
    
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                    Art. 1 - Principi costitutivi 
 
1.  L'Universita'  degli  Studi  Roma  Tre  (di  seguito   denominata
Universita') e' una istituzione pubblica autonoma, i cui fini sono la
promozione e produzione della conoscenza e lo sviluppo della cultura,
in un inscindibile  rapporto  delle  attivita'  di  ricerca  e  delle
attivita' di insegnamento. 
2. Sono funzioni primarie dell'Universita': 
a) la promozione e la realizzazione della ricerca; 
b) la realizzazione di attivita' didattiche e  formative  di  livello
superiore,    finalizzate    alla    formazione    intellettuale    e
all'acquisizione di elevate competenze professionali degli studenti; 
c)  la  partecipazione  ai  processi  di  innovazione   culturale   e
tecnologica della societa' e del mondo produttivo. 
3. L'Universita' considera la dimensione internazionale delle proprie
attivita'  come  caratteristica  strategica.  Aderisce  ai   principi
ispiratori della Magna  Charta  Universitatum,  dichiara  la  propria
appartenenza allo Spazio  Europeo  della  Ricerca  e  dell'Istruzione
Superiore e ne fa propri principi e strumenti. 
4. Al fine di realizzare le proprie funzioni e  i  propri  obiettivi,
l'Universita': 
- predispone  adeguate  strutture  edilizie  e  attrezzature  per  la
ricerca e per la didattica; 
- provvede all'organizzazione di servizi volti a promuovere lo studio
e la ricerca; 
- stabilisce rapporti, a livello locale, nazionale e  internazionale,
con enti, istituzioni culturali e strutture produttive  sia  pubblici
che privati. 
5. La comunita' universitaria partecipa alla gestione  e  al  governo
dell'Universita' nelle  forme  e  nei  modi  stabiliti  dal  presente
Statuto. L'Universita' promuove e favorisce la  partecipazione  della
comunita' universitaria alla vita  democratica  dell'Ateneo,  secondo
modalita' stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.  Fanno  parte
della comunita' universitaria: 
- i professori e i ricercatori di ruolo, gli assistenti  universitari
e i ricercatori a tempo determinato (l'insieme di questi soggetti  e'
di seguito indicato come docenti); 
- i professori a contratto; gli assegnisti di ricerca; 
- il personale amministrativo, bibliotecario, tecnico e collaboratore
esperto linguistico di ruolo (l'insieme  di  questi  soggetti  e'  di
seguito indicato come personale tab); 
- gli studenti iscritti ai corsi di studio, ai corsi di dottorato  di
ricerca e ad ogni  altra  attivita'  formativa  dell'Universita'  (di
seguito indicati come studenti). 
6.  L'Universita'  garantisce  alla  comunita'   universitaria   pari
opportunita' nell'accesso allo studio, al lavoro e alla ricerca,  nel
pieno rispetto dei principi di merito e delle capacita'  individuali,
impegnandosi   a   rimuovere   ogni   discriminazione   anche   nella
progressione di carriera dei docenti e del personale tab e in accordo
con  quanto  stabilito  nel  proprio  Codice   etico.   L'Universita'
promuove, anche attraverso la valorizzazione degli studi  di  genere,
la realizzazione dell'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne.