(Allegato-art. 14)
                     Art. 14 - Senato Accademico 
 
1. Il Senato Accademico e' organo centrale di governo rappresentativo
delle  diverse  aree  scientifico-disciplinari  e  delle   componenti
dell'Universita'. Esso contribuisce alla definizione delle  strategie
dell'Universita',  formulando  proposte  e  pareri  sulle   questioni
relative all'organizzazione, attuazione e controllo  delle  attivita'
di ricerca, di didattica e formazione, di servizi agli studenti. 
2. Al Senato Accademico sono attribuite, in particolare, le  seguenti
competenze: 
a) approvare le modifiche del presente Statuto, secondo la  procedura
prevista dall'art. 45; 
b) approvare il Regolamento Generale di  Ateneo,  previo  parere  del
Consiglio di Amministrazione; 
c) approvare i regolamenti in materia  di  didattica  e  di  ricerca,
compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, previo
parere favorevole del Consiglio di Amministrazione; 
d) approvare il Codice etico, previo parere favorevole del  Consiglio
di Amministrazione; 
e)  svolgere  funzioni  di  coordinamento  e  di   raccordo   con   i
Dipartimenti e con le Scuole; 
f) formulare al Rettore proposte, anche  sulla  base  delle  esigenze
indicate dai Dipartimenti, per la predisposizione  del  documento  di
programmazione triennale ed esprimere il proprio parere prima che  il
documento  sia   sottoposto   all'approvazione   del   Consiglio   di
Amministrazione; 
g)  trasmettere  al  Consiglio  di  Amministrazione  le  proposte  di
reclutamento  del  personale  docente  presentate  dai  Dipartimenti,
corredandole di proprie osservazioni e indicazioni; 
h) formulare indicazioni per il lavoro del Nucleo  di  Valutazione  e
verificare  la  congruita'  dei  criteri,  delle  modalita'  e  degli
indicatori per la verifica delle attivita' didattiche  e  di  ricerca
proposti dallo stesso Nucleo di Valutazione; 
i) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali  ed
internazionali di cooperazione e scambio; 
j) approvare gli accordi di collaborazione  didattica  e  scientifica
con enti esterni; 
k) designare, su proposta del Rettore, i componenti del  Collegio  di
disciplina, di cui all'art. 21; 
l) assumere le decisioni, per quanto di  sua  competenza,  in  merito
alle  richieste  avanzate  dagli  studenti  attraverso   le   proprie
rappresentanze; 
m) decidere sui casi di violazione del Codice  etico  sottoposti  dal
Rettore; 
n) esercitare ogni altra attribuzione ad  esso  conferita  da  leggi,
regolamenti, dal  presente  Statuto  e  dai  regolamenti  di  Ateneo,
nonche' deliberare su tutte  le  questioni  ad  esso  sottoposte  dal
Rettore. 
3. Spetta inoltre al Senato Accademico: 
a) esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sul  bilancio  di
previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo; 
b) esprimere proposte sulla costituzione e  sulla  modificazione  dei
Dipartimenti,  delle  Scuole,  dei   Centri,   di   altre   strutture
dell'Universita', nonche' pareri  sulla  costituzione  di  partizioni
interne ai Dipartimenti e sulla soppressione delle strutture  di  cui
alla presente lettera; 
c) esprimere proposte sull'attivazione o disattivazione dei corsi  di
studio, dei  corsi  di  dottorato  di  ricerca,  di  altre  attivita'
formative e delle relative sedi; 
d) esprimere pareri sull'assegnazione delle  risorse  finanziarie  ai
Dipartimenti ed agli altri centri di spesa dell'Universita'; 
e) esprimere  parere  sul  conferimento  dell'incarico  di  Direttore
Generale; 
f) esprimere pareri sul Regolamento di Ateneo per  l'amministrazione,
la finanza e la contabilita'; 
g) esprimere parere  sul  conferimento  dell'incarico  di  Presidente
dell'organo di cui all'art. 20. 
4. Il Senato Accademico puo' proporre  al  corpo  elettorale  di  cui
all'art. 13 comma 6, con maggioranza di almeno  due  terzi  dei  suoi
componenti, una mozione di sfiducia al Rettore, non prima  che  siano
trascorsi due anni dall'inizio del mandato rettorale. Le modalita'  e
i termini per l'esercizio  di  tale  prerogativa  sono  compiutamente
disciplinati nel Regolamento Generale di Ateneo. 
5. Il Senato Accademico e'  nominato  con  decreto  rettorale  ed  e'
composto da: 
a) il Rettore, che lo presiede; 
b)    una    rappresentanza    di    docenti    per     ogni     area
scientifico-disciplinare dell'Universita'; 
c) una rappresentanza del personale tab; 
d) una rappresentanza degli studenti, la  quale  non  partecipa  alla
seduta quando l'organo e' chiamato a deliberare  su  quanto  previsto
dalla lettera k) del comma 2. 
6. Partecipano alle riunioni del Senato Accademico senza  diritto  di
voto:  il  Prorettore  vicario  e  il  Coordinatore  del  Nucleo   di
Valutazione. In caso di assenza del Rettore,  il  Prorettore  vicario
assume la funzione di presidente con voto deliberativo. 
7. Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Senato  Accademico
con voto consultivo e ne esercita le funzioni di segretario. 
8. La presenza di componenti del  Senato  Accademico  privi  di  voto
deliberativo non concorre alla formazione del numero legale. 
9. Il numero delle aree scientifico-disciplinari dell'Universita'  e'
fissato   in   otto,   determinate   in    relazione    ai    settori
scientifico-disciplinari indicati  come  di  base  e  caratterizzanti
negli ordinamenti didattici adottati dall'Universita',  nonche'  alle
classi di laurea e di laurea magistrale  univocamente  attribuite  ad
esse. Con delibera del Senato Accademico ogni Dipartimento  istituito
e' inserito in un'unica area scientifico-disciplinare,  in  relazione
alle classi di laurea e di laurea  magistrale  di  sua  pertinenza  e
considerando, anche, la proposta dello stesso Dipartimento. 
10.  Le  aree  scientifico-disciplinari  dell'Universita',   con   la
specificazione delle classi di laurea e di laurea  magistrale  e  dei
Dipartimenti, sono elencate nella  tabella  A  allegata  al  presente
Statuto.  L'integrazione  delle  declaratorie  delle   diverse   aree
scientifico-disciplinari con l'inserimento di nuove classi di  laurea
e di laurea magistrale ovvero di Dipartimenti  viene  deliberata  dal
Senato Accademico. 
11. La  rappresentanza  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma  5  e'
costituita da ventidue docenti  dell'Universita'.  La  rappresentanza
complessiva e' articolata nel modo seguente: diciotto  professori  di
ruolo,  attribuiti  a  ciascuna  area   scientifico-disciplinare   in
relazione alla  consistenza  numerica  dei  docenti  appartenenti  ai
Dipartimenti  afferenti  a  ciascuna  area,  secondo  il  metodo   di
ripartizione riportato nella tabella B allegata al presente  Statuto;
quattro ricercatori  dell'Universita',  tutti  appartenenti  ad  aree
scientifico-disciplinari diverse. 
Nella rappresentanza di ciascuna area  scientifico-disciplinare  deve
essere compreso un solo Direttore di Dipartimento per ogni  area.  Le
aree rappresentate da un numero  di  docenti  pari  a  quattro  hanno
diritto ad una rappresentanza di due soli Direttori di Dipartimento. 
Nel caso in cui la rappresentanza di cui alla lettera a) del presente
comma, determinata con il metodo riportato nella tabella  B,  dovesse
risultare inferiore o superiore al numero di diciotto, la  tabella  B
viene adeguatamente riformulata con delibera  del  Senato  Accademico
assunta a maggioranza assoluta  dei  componenti;  la  modifica  della
tabella B non implica una modifica di Statuto. 
12.  Per  l'elezione  dei  professori  di  ruolo  rappresentanti  per
ciascuna area scientifico-disciplinare, l'elettorato attivo e passivo
spetta ai professori di ruolo appartenenti ai Dipartimenti  afferenti
all'area stessa. Il singolo docente, in alternativa, puo'  esercitare
il proprio diritto all'elettorato attivo, nei termini  stabiliti  dal
regolamento elettorale, per un'area scientifico-disciplinare  diversa
da quella cui afferisce  il  Dipartimento  di  appartenenza,  purche'
nell'area  nella  quale  richieda  di  esercitare  tale  diritto  sia
compreso   il    settore    scientifico-disciplinare    di    proprio
inquadramento. 
Per l'elezione della  rappresentanza  dei  ricercatori,  l'elettorato
attivo e passivo spetta ai ricercatori di ruolo e  ai  ricercatori  a
tempo determinato, costituiti in collegio  elettorale  unico;  l'area
scientifico-disciplinare  di  riferimento  di  ogni  ricercatore   e'
determinata dal Dipartimento cui appartiene il ricercatore stesso. 
13. La rappresentanza del personale tab di cui alla  lettera  c)  del
comma 5 e' costituita da tre componenti eletti dal personale stesso. 
14. La rappresentanza degli studenti di cui alla lettera d) del comma
5 e' costituita da cinque componenti eletti da parte degli studenti. 
15. Le modalita' di elezione delle rappresentanze di cui alle lettere
b), c) e d) del comma 5 sono stabilite dal regolamento elettorale. 
16. Il Senato Accademico e' convocato dal Rettore  almeno  una  volta
ogni due mesi. Il Senato Accademico deve  essere  comunque  convocato
entro quindici giorni quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei
suoi componenti, con indicazione degli argomenti da trattare. 
17. Per lo svolgimento dei propri compiti il Senato  Accademico  puo'
costituire commissioni permanenti e commissioni temporanee. 
18. I componenti del Senato Accademico che  non  partecipino  a  piu'
della meta' delle riunioni ordinarie in uno  stesso  anno  accademico
decadono  dalla  carica.  La  decadenza  e'  disposta   con   decreto
rettorale.