(Allegato-art. 15)
               Art. 15 - Consiglio di Amministrazione 
 
1. Il Consiglio di  Amministrazione  esercita  le  funzioni  relative
all'indirizzo  strategico  dell'Universita'  e  alla   programmazione
finanziaria  annuale  e  triennale  e  del  personale,  nonche'  alla
vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'. 
Al Consiglio di Amministrazione, in particolare, sono  attribuite  le
seguenti competenze: 
a)  deliberare  in  merito  alla  costituzione  e  modificazione  dei
Dipartimenti,  delle  Scuole,  dei  Centri  e  di   altre   strutture
dell'Universita', previa proposta del Senato Accademico, nonche' alla
soppressione delle strutture di cui  alla  presente  lettera  e  alla
costituzione delle partizioni interne ai Dipartimenti, previo  parere
del Senato Accademico; 
b) deliberare in merito all'attivazione o soppressione dei  corsi  di
studio, dei  corsi  di  dottorato  di  ricerca,  di  altre  attivita'
formative  e  delle  relative  sedi,  previa  proposta   del   Senato
Accademico; 
c) approvare il  Regolamento  di  Ateneo  per  l'amministrazione,  la
finanza e la contabilita' e  gli  altri  regolamenti  in  materia  di
gestione  amministrativa,  finanziaria,  patrimoniale  e   contabile,
previo parere del Senato Accademico; 
d) approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il  conto
consuntivo e il documento di programmazione  triennale,  su  proposta
del Rettore e previo parere del Senato Accademico; 
e)  assegnare,  previo  parere  del  Senato  Accademico,  le  risorse
finanziarie ai centri di spesa dell'Universita',  nonche'  comunicare
ai singoli Dipartimenti la quota delle disponibilita' di bilancio  da
destinare  alla  copertura  di  posti  di  personale  docente  e   di
ricercatore a tempo determinato, sulla base di  quanto  indicato  nel
documento   di   programmazione   triennale   e   delle   complessive
disponibilita'  di  bilancio,  tenendo  conto  delle  loro   esigenze
funzionali, nonche' dei risultati da  essi  conseguiti,  stimati  dal
Nucleo di Valutazione; 
f)  trasmettere  al  Ministero  dell'Universita'   e   al   Ministero
dell'Economia e delle Finanze il bilancio  di  previsione  annuale  e
triennale e il conto consuntivo; 
g) conferire l'incarico di Direttore Generale di cui all'art. 22  del
presente Statuto, su proposta del Rettore, previo parere  del  Senato
Accademico; 
h)  applicare  le  sanzioni  disciplinari  superiori   alla   censura
relativamente  ai   professori   e   ai   ricercatori   universitari,
conformemente  al  parere  vincolante  espresso   dal   Collegio   di
disciplina di cui all'art. 21; 
i) deliberare in merito alle proposte di reclutamento  del  personale
docente, trasmesse dal Senato Accademico  secondo  le  richieste  dei
Dipartimenti; 
j) deliberare  in  merito  alle  proposte  di  chiamata  dei  docenti
formulate   dai   Dipartimenti,   limitatamente   ai    profili    di
compatibilita' finanziaria in relazione alle attribuzioni di cui alla
lettera e); 
k) esercitare ogni altra attribuzione ad  esso  conferita  da  leggi,
regolamenti, dal  presente  Statuto  e  dai  regolamenti  di  Ateneo,
nonche' deliberare su tutte  le  questioni  ad  esso  sottoposte  dal
Rettore. 
2. Il Consiglio di Amministrazione e' nominato con decreto  rettorale
ed e' composto da: 
a) il Rettore, che lo presiede; 
b) cinque  componenti  scelti  tra  candidature  individuate  tra  il
personale di ruolo dell'Universita' avente i requisiti previsti dalla
legge, dei quali uno appartenente al personale tab; 
c) due componenti individuati tra personalita' italiane  o  straniere
non appartenenti ai ruoli universitari, aventi i  requisiti  previsti
dalla legge e che non siano in situazione di conflitto  di  interessi
secondo quanto stabilito dal Codice etico di Ateneo; 
d) due rappresentanti degli studenti, i quali  non  partecipano  alla
seduta quando l'organo e' chiamato a deliberare  su  quanto  previsto
dalla lettera h) del comma 1. 
3. Il Prorettore vicario partecipa alle  riunioni  del  Consiglio  di
Amministrazione senza  diritto  di  voto.  In  caso  di  assenza  del
Rettore, il Prorettore vicario assume la funzione di  presidente  con
voto deliberativo. 
4. Il Direttore Generale partecipa alle  riunioni  del  Consiglio  di
Amministrazione con voto consultivo e  ne  esercita  le  funzioni  di
segretario. 
5. Per l'individuazione dei componenti di cui  alla  lettera  b)  del
comma  2,  il  Rettore  richiede  la  presentazione  di  candidature,
attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Universita' di  un
avviso, nel quale sono indicati i requisiti previsti dalla legge.  Il
Senato Accademico, senza la partecipazione del Rettore,  verifica  il
possesso dei requisiti necessari da parte dei  soggetti  che  abbiano
presentato la propria candidatura e definisce un elenco di  candidati
in numero doppio rispetto al numero dei componenti che devono  essere
nominati  ai  sensi  della  lettera  b)  del  comma  2,  di  cui  due
appartenenti al personale tab. 
Se il numero di candidati ammissibili e' inferiore a tale numero  per
il personale  docente  e/o  per  il  personale  tab,  l'avviso  viene
ripetuto una sola volta. 
6. Il Rettore nomina i componenti di cui alla lettera b) del comma  2
scegliendoli tra i candidati dell'elenco di cui al comma 5. 
7. I componenti di cui alla lettera c) del comma 2  sono  individuati
tra personalita'  italiane  o  straniere  in  possesso  dei  seguenti
requisiti: comprovata competenza in campo gestionale, preferibilmente
nel settore delle istituzioni accademiche, culturali e  scientifiche,
ovvero esperienza professionale di alto livello, con  una  necessaria
attenzione  alla  qualificazione  culturale.  Tali  componenti   sono
designati dal Senato Accademico sulla base di una rosa di  nominativi
proposta dal Rettore. 
8. La rappresentanza degli studenti di cui alla lettera d) del  comma
2 e' eletta da parte degli studenti. 
9. La composizione del Consiglio di Amministrazione  deve  rispettare
il principio costituzionale delle  pari  opportunita'  tra  uomini  e
donne nell'accesso agli uffici pubblici. 
10. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal  Rettore  almeno
una volta ogni due mesi. Il Consiglio deve essere comunque  convocato
quando ne facciano richiesta almeno quattro dei suoi componenti,  con
indicazione degli argomenti da trattare. 
11. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non partecipino
a piu' della meta'  delle  riunioni  ordinarie  in  uno  stesso  anno
accademico decadono  dalla  carica.  La  decadenza  e'  disposta  con
decreto rettorale.