(Allegato-art. 17)
                   Art. 17 - Nucleo di Valutazione 
 
1. Al Nucleo di Valutazione sono attribuite le seguenti funzioni: 
a) verificare la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, anche
sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni Paritetiche
docenti-studenti, di cui all'art. 31; 
b)  verificare   la   congruita'   del   curriculum   scientifico   o
professionale dei titolari  dei  contratti  di  insegnamento  di  cui
all'art. 25, comma 1 della legge n. 240/2010; 
c) verificare l'attivita' di ricerca svolta dai  Dipartimenti  e  dai
Centri di ricerca; 
d) valutare le strutture amministrative e il personale tab,  al  fine
di  promuovere  il  merito  e  il  miglioramento  della   performance
organizzativa e individuale, in raccordo con l'attivita'  dell'ANVUR,
ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150; 
e) esercitare ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente  e
dai regolamenti di Ateneo. 
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera q) della legge n. 240/2010,
il Nucleo di Valutazione e' composto da un minimo  di  cinque  ad  un
massimo  di  nove  componenti,  compresi   il   Coordinatore   e   la
rappresentanza  degli  studenti.  I  componenti  sono  in  prevalenza
esterni all'Ateneo e, ad eccezione della rappresentanza  studentesca,
devono essere di elevata qualificazione in  relazione  alle  funzioni
che il Nucleo di Valutazione deve assolvere. 
3.  La  rappresentanza  degli  studenti  e'  eletta,  secondo  quanto
stabilito dal Regolamento Generale di  Ateneo,  dagli  studenti.  Gli
altri componenti sono scelti dal Rettore, tenendo conto delle diverse
aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo e sulla base di una rosa di
candidature formulata  dal  Senato  Accademico  e  dal  Consiglio  di
Amministrazione.  Il  loro  curriculum  e'  reso  pubblico  nel  sito
internet dell'Universita'. 
4. Il Nucleo di Valutazione e' nominato con decreto del Rettore,  con
il quale viene anche individuato il Coordinatore del Nucleo stesso. I
componenti del Nucleo di Valutazione possono essere  confermati  solo
per un ulteriore mandato. La durata  in  carica  dei  componenti  del
Nucleo di Valutazione e le modalita' di elezione della rappresentanza
degli studenti sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, che
deve prevedere un rinnovo parziale dell'organo. 
5. Per la validita' delle adunanze si applicano le norme generali sul
funzionamento degli organi collegiali previste dall'art. 43. 
6. Il Nucleo di Valutazione  trasmette  annualmente  al  Rettore,  al
Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione un rapporto sulle
risultanze del lavoro svolto. 
7. Il Nucleo di Valutazione, sulla base delle  indicazioni  formulate
dal   Senato   Accademico    e    dalle    Commissioni    paritetiche
docenti-studenti,  definisce  e  sottopone   all'esame   del   Senato
Accademico i criteri, gli indicatori e le modalita' da  adottare  per
la valutazione delle attivita' didattiche e scientifiche;  il  Senato
Accademico ne verifica la congruita' con le indicazione fornite. 
Nella valutazione delle attivita' didattiche e scientifiche il Nucleo
di  Valutazione  si   avvale,   tra   l'altro,   dei   documenti   di
autovalutazione elaborati dai  Dipartimenti,  dalle  Scuole  e  dalle
altre strutture dell'Ateneo sottoposte a valutazione. 
8. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Nucleo di Valutazione ha
accesso  a  tutta  la  documentazione  esistente  presso  gli  uffici
dell'Amministrazione   centrale    e    delle    strutture    interne
dell'Universita' e puo' richiedere informazioni supplementari a tutti
gli uffici e centri di spesa,  che  sono  tenuti  a  comunicarle  con
modalita'  e  tempi  da  indicare  nella  richiesta.  Il  Nucleo   di
Valutazione  puo'  richiedere  al  Rettore  la  visione  di  tutti  i
documenti disponibili.