(Allegato-art. 18)
                 Art. 18 - Consiglio degli Studenti 
 
1. Il Consiglio degli Studenti  e'  organo  autonomo  degli  studenti
dell'Universita';  ha  compiti  di  promozione  della  partecipazione
studentesca e di coordinamento delle  rappresentanze  degli  studenti
negli organi centrali di  governo  e  negli  organi  delle  strutture
didattiche, di ricerca e di servizio dell'Universita'. 
2. Il  Consiglio  degli  Studenti  promuove  e  gestisce  i  rapporti
nazionali ed internazionali con  le  rappresentanze  studentesche  di
altri Atenei. 
3. Il Consiglio degli Studenti e' formato: 
a) dai rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico; 
b)  dai  rappresentanti  degli  studenti  eletti  nel  Consiglio   di
Amministrazione; 
c) dai rappresentanti  degli  studenti  dell'Universita'  nell'organo
collegiale di gestione dell'Ente Regionale per il diritto allo studio
di riferimento dell'Universita'; 
d) da sedici studenti eletti negli organi collegiali delle  strutture
interne    dell'Universita'     in     modo     che     ogni     area
scientifico-disciplinare  di   cui   all'art.   14   comma   10   sia
rappresentata da due studenti; 
e) da un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato
di ricerca e da venti rappresentanti degli studenti eletti dal  corpo
studentesco nel suo complesso. 
Per tutte le rappresentanze previste, le modalita' di designazione  o
di elezione, le incompatibilita' e  lo  svolgimento  delle  procedure
elettorali sono oggetto di disciplina dell'apposito  Regolamento  per
le  elezioni  dei  rappresentanti   degli   studenti   negli   organi
dell'Universita'. La durata  del  mandato  elettorale  del  Consiglio
degli Studenti e' di due anni accademici. Il Consiglio degli Studenti
elegge nel proprio seno un Presidente. 
4. Il Consiglio degli Studenti si da' un proprio regolamento in linea
con gli altri regolamenti di Ateneo.