(Allegato-art. 20)
Art. 20 - Comitato Unico di Garanzia per  le  pari  opportunita',  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
                           discriminazioni 
 
1.  In  attuazione  delle  disposizioni   di   legge,   l'Universita'
istituisce il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunita', la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni (di seguito denominato CUG). 
2. Il CUG promuove  le  pari  opportunita'  per  tutta  la  comunita'
universitaria, proponendo misure ed azioni dirette a  prevenire  e  a
contrastare ogni  forma  di  discriminazione,  anche  secondo  quanto
affermato  dal  Codice  etico  di  Ateneo.  Il   CUG   promuove,   in
particolare, l'effettiva parita' tra i generi, individuando eventuali
discriminazioni,   dirette    ed    indirette,    nella    formazione
professionale, nell'accesso al lavoro, nelle  condizioni  di  lavoro,
nelle progressioni di carriera,  nella  retribuzione,  proponendo  le
iniziative necessarie a rimuoverle.  Propone,  inoltre,  agli  organi
centrali di governo piani di azioni positive diretti  a  prevenire  e
contrastare discriminazioni,  a  promuovere  l'effettiva  parita'  di
genere, nonche' criteri di verifica condivisi. 
3. La composizione del CUG e' stabilita dal Regolamento  Generale  di
Ateneo, garantendo la presenza di: 
a) componenti designati da ciascuna  delle  organizzazioni  sindacali
rappresentative; 
b) un pari numero di rappresentanti dell'Universita', assicurando  al
contempo una rappresentanza paritaria tra i generi e tra il personale
docente e il personale tab; 
c) una rappresentanza degli studenti non inferiore al 15% del  numero
dei  componenti  complessivi  del  CUG,  con  pieni  diritti,   fatta
eccezione per le deliberazioni a loro non inerenti. 
4. Tutti i componenti del CUG, compreso il Presidente e ad esclusione
della componente studentesca, devono essere dotati  di  requisiti  di
professionalita', esperienza e adeguate  attitudini,  intendendo  per
tali  le  caratteristiche  personali,  relazionali  e  motivazionali;
devono pertanto possedere: 
- adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG; 
- adeguate esperienze, nell'ambito delle pari  opportunita'  e/o  del
mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il
percorso professionale. 
5. Ciascuna organizzazione sindacale designa autonomamente la propria
rappresentanza. I rappresentanti dell'Universita'  e  degli  studenti
sono designati per elezione. Le modalita' di elezione sono  stabilite
da apposito regolamento. 
6. Il Presidente del CUG e' nominato dal Rettore, acquisito il parere
del Senato Accademico. 
7. Il mandato dei componenti del CUG dura quattro anni, ad  eccezione
di quello dei rappresentanti degli studenti che  dura  due  anni.  Il
mandato di ogni componente del CUG e' rinnovabile una sola volta. 
8. Le modalita' di funzionamento del CUG sono stabilite  da  apposito
regolamento.