(Allegato-art. 22)
                    Art. 22 - Direttore Generale 
 
1. L'incarico di Direttore Generale  e'  conferito  ad  un  dirigente
dell'Universita' ovvero, previo  specifico  avviso  pubblico,  ad  un
dirigente di altra sede  universitaria  o  di  altra  amministrazione
pubblica  in  possesso  di  elevata  qualificazione  professionale  e
comprovata  esperienza   pluriennale   con   funzioni   dirigenziali.
L'incarico   e'   conferito   con   delibera   del    Consiglio    di
Amministrazione,  su  proposta  del  Rettore,   sentito   il   Senato
Accademico. Ai sensi della legge vigente, l'incarico e' regolato  con
contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, ha durata
quadriennale e puo' essere rinnovato. 
2. Al Direttore Generale e'  attribuita  la  complessiva  gestione  e
organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale
tab dell'Ateneo, fatte salve le competenze attribuite  ai  centri  di
spesa e alle strutture autonome, in attuazione dei programmi e  degli
indirizzi   deliberati   dagli    organi    centrali    di    governo
dell'Universita'. Il  Direttore  Generale  e'  a  capo  degli  uffici
centrali dell'Universita' e gli sono attribuite, in  particolare,  le
seguenti competenze: 
a) formulare proposte ed esprimere pareri al Rettore,  nelle  materie
di sua competenza; 
b) curare l'attuazione dei  piani,  programmi  e  direttive  generali
definite dal Consiglio di Amministrazione e attribuire  ai  dirigenti
gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e  gestioni;
definire gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuire
le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; 
c)  adottare  gli  atti  relativi  all'organizzazione  degli   uffici
centrali dell'Ateneo; 
d) adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi  che  impegnano
la spesa; 
e) dirigere, coordinare e controllare l'attivita' dei dirigenti e dei
responsabili  dei  procedimenti  amministrativi,  anche  con   potere
sostitutivo in  caso  di  inerzia,  e  adottare,  nei  confronti  dei
dirigenti, le  misure  previste  dall'articolo  21  del  D.  Lgs.  n.
165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 
f)  stipulare  i  contratti  dell'Universita'  e   gli   accordi   di
collaborazione relativi ad attivita' gestionali; 
g) promuovere e resistere alle liti; conciliare e transigere,  previa
delibera del Consiglio di Amministrazione  e  fermo  restando  quanto
disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 103/1979; 
h)   richiedere   direttamente   pareri   agli   organi    consultivi
dell'amministrazione  e  rispondere  ai  rilievi  degli   organi   di
controllo sugli atti di competenza; 
i) svolgere le attivita' di gestione  dei  rapporti  sindacali  e  di
lavoro; 
j) decidere sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i  provvedimenti
amministrativi non definitivi dei dirigenti; 
k) concorrere  alla  definizione  di  misure  idonee  a  prevenire  e
contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto  da
parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. 
3. Il  Direttore  Generale  risponde  dei  risultati  conseguiti,  in
termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella
gestione in relazione agli obiettivi prefissati. 
4.  Il  Direttore  Generale  presenta  annualmente  al  Consiglio  di
Amministrazione, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione  una
relazione sull'attivita' svolta, a cui sono allegate le relazioni dei
singoli responsabili dei servizi. 
5.  La  nomina  del  Direttore  Generale  puo'  essere  revocata  dal
Consiglio di  Amministrazione,  su  proposta  motivata  del  Rettore,
previa contestazione all'interessato.